Nel caso in cui la partecipazione nel Fondo Immobiliare Alternativo Italiano sia detenuta da parte di un fondo canadese per il tramite di una società veicolo, ai proventi distribuiti dal FIA italiano si applica il regime di esenzione di cui all'art. 7, co. 3, del DL n. 351/2001. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti per beneficiare di tale regime di esenzione, la società veicolo deve rilasciare alla SGR (cioè all'intermediario depositario delle quote) un'autocertificazione attestante la propria residenza in Canada e che sia partecipato interamente dal Fondo Pensione canadese. Inoltre, è necessario anche che venga fornita un'autocertificazione del Fondo Pensione canadese che attesti la residenza dello stesso nel predetto Paese white list, nonché l'attestazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato di residenza dalla quale si evince il soddisfacimento del requisito della vigilanza prudenziale.