Nel caso di mancato recapito della fattura elettronica, la data di ricezione coincide con la presa visione del documento, tuttavia nell'ipotesi in cui l'impresa rimanga inerte (pur essendo in possesso di copia delle fatture), procrastinando la data di "presa visione" (fatture del 2021, visionate nel 2023), il dies a quo per l'esercizio della detrazione non può essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il soggetto passivo decida di prendere visione di tali documenti conservati nell'area riservata. Ne consegue che, essendo spirato il termine per l'esercizio della detrazione con riferimento alle prestazioni pagate nel 2021 e nel 2022, non è possibile recuperare l'IVA assolta sulle medesime, restando inoltre preclusa anche la possibilità di presentazione di dichiarazioni integrative a favore.