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La banca dati delle risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico sono ammessi all'agevolazione se le norme urbanistiche in vigore lo permettono, indipendentemente dal fatto che aumenti il numero di unità immobiliari del fabbricato. L'asseverazione non contestuale consente comunque al beneficiario di fruire dell'agevolazione per gli immobili acquistati, se sarà presentata dall'impresa prima della data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi.
L'asseverazione non contestuale, ma presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi, consente comunque al beneficiario di fruire dell'agevolazione per gli immobili acquistati. Il beneficiario può cedere al proprio coniuge il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante sia per l'acquisto come persona fisica dell'unità abitativa che come legale rappresentante di una società dell'unità strumentale.
Il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio, anche se la stessa è visibile solo parzialmente dalla strada.
La presentazione dell'asseverazione avvenuta in un momento successivo rispetto alla presentazione del permesso di costruire, seppur avvenuta in vigenza della precedente disciplina, si considera tardiva. Pertanto, per le spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni.
Nei lavori sul condominio, le spese sostenute dai condomini sono astrattamente riconducibili a due fattispecie agevolabili (Bonus Facciate ed Ecobonus). Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere a propria discrezione di quale agevolazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.