Nel caso di fusione per incorporazione, l'incorporante potrà continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l'operazione straordinaria in oggetto motivo di interruzione, e potrà far confluire nella propria liquidazione periodica e, quindi, trasferire alla procedura solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese (o trimestre) in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l'incorporazione (cioè, nel caso di specie, luglio 2023). Resteranno, invece, esclusi dalla procedura, gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell'incorporazione delle due società.