Il differenziale positivo tra il corrispettivo pagato per l'acquisto del credito d’imposta da bonus edilizi e il valore nominale del medesimo (cioè prezzo d'acquisto inferiore rispetto al valore del credito) è irrilevante ai fini fiscali, in quanto non riconducibile in una delle categorie reddituali previste dal TUIR. Si precisa che, in ogni caso, i crediti acquisiti derivanti da bonus edilizi, in relazione a prestazioni professionali rese verso committenti che hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito, costituiscono proventi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale, da assoggettare a tassazione.