L'agente di commercio, in quanto non soggetto alle limitazioni di detraibilità parziale dell'IVA assolta sul carburante acquistato, potrà detrarre integralmente l'imposta pagata sui costi sostenuti per l'acquisto di auto elettriche e sui relativi costi connessi.
La spesa sostenuta per l'energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell'auto elettrica di un agente di commercio è deducibile dal suo reddito nei limiti dell'80%, in quanto rientrante nell'ambito applicativo del "carburante per autotrazione". La deducibilità è ammessa ancorché la ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (cd. wall box) situata nei locali dell'agente destinati ad uso promiscuo e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l'utilizzo di detta energia come "carburante".