Il contribuente è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nell'anno 2013, in cui si è iscritto alla forma di previdenza obbligatoria presso l'INPS, senza, tuttavia, aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare. Successivamente, si è trasferito in Austria lavorando tra il 2018 e il 2023, aderendo alla forma di previdenza obbligatoria ed anche ad una di previdenza complementare, e nel 2023 ha iniziato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad una forma di previdenza complementare. In tal caso, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'«ulteriore plafond di deducibilità» va determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, a partire dal 2023.