a) La riserva da riallineamento sulla quale è stato posto il vincolo di sospensione d'imposta è una riserva sovrapprezzo azioni, originatasi con riferimento a due aumenti di capitale (avvenuti nel 2012 e nel 2016). La medesima assume rilevanza ai fini del computo della base ACE, in quanto l'apposizione del vincolo di sospensione non modifica la sua natura di riserva di patrimonio derivante da apporti ricevuti dai soci. Tuttavia, non può essere considerata ai fini del beneficio rafforzato per l'ACE innovativa, in quanto risultano rilevanti esclusivamente gli apporti di capitale ricevuti nel periodo d'imposta 2021 e gli utili realizzati nell'esercizio 2020 ed accantonati nel successivo periodo di imposta 2021. b) La riduzione di patrimonio netto ascrivibile alla rilevazione di una riserva FTA IFRS 9 non determina alcuna riduzione della base ACE al momento dell'iscrizione della riserva stessa, fatta salva la necessità di procedere alla rettifica degli utili degli esercizi successivi, al momento in cui si realizzeranno le fattispecie che hanno dato origine a tale riserva. In particolare, al realizzo degli utili "aceabili", la società dovrà procedere alla sterilizzazione ai fini ACE degli stessi, fino a concorrenza dell'ammontare iscritto a titolo di riserva FTA (negativa).