Qualora il contribuente abbia erroneamente esercitato l'opzione per il riallineamento dei valori ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, anziché l'opzione per il riallineamento di cui all'art. 1, commi 696-704, della Legge n. 160/2019, non potrà modificare l'opzione a posteriori mediante ravvedimento operoso né recuperare l'imposta sostitutiva versata, in quanto la richiesta effettuata appare un mero ripensamento da parte della società, basato su ragioni di mera opportunità. Inoltre, l'indicazione nell'informativa di bilancio del richiamo alla corretta normativa a nulla rileva, in quanto manifestazione d'intento cui non ha fatto seguito un comportamento concludente e fiscalmente rilevante.