La società intende erogare delle somme in "welfare aziendale" alle lavoratrici madri che, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, scelgano di usufruire del periodo di maternità facoltativa o del congedo parentale. L'importo da erogare corrisponderà alla differenza tra l'indennità di maternità o congedo parentale concesso dall'INPS e la retribuzione lorda, per un periodo di tre mesi. L'individuazione di una “categoria di dipendenti” basata su un criterio non legato alla prestazione lavorativa, ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente, non risulta possibile. Pertanto, sulla base della circostanza che l'attribuzione del welfare aziendale non appare idonea ad individuare una "categoria di dipendenti", ne consegue che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, in quanto essendo un'erogazione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile rispondono a finalità retributive.