Nel caso di specie una società si è avvalsa di prestazioni, per le quali l'IVA non era dovuta, da parte di una cooperativa, che attualmente si trova nelle more di una procedura concorsuale. In tale eventualità, la richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta può essere presentata solo dalla società cooperativa (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), entro il termine decadenziale di due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente applicata. Pertanto, l'istante (soggetto obbligato in rivalsa) può solamente richiedere il rimborso dell'imposta non dovuta al cedente/prestatore, ricorrendo, ove necessario, all'ordinaria giurisdizione civilistica mediante un'insinuazione anche tardiva al passivo fallimentare, non potendo ricorrere ad altri istituti contemplati dalla disciplina IVA.