Nel caso di specie, la cooperativa edilizia ha assegnato degli alloggi in godimento ai propri soci, senza percepire alcun canone, ma con ciascun socio che ha versato delle somme a rimborso delle rate del mutuo contratto dalla cooperativa per la costruzione del bene, i quali verranno infine ceduti ai soci. In tal caso, pare che la cooperativa inquadratasi a proprietà indivisa, agisca nell'atto finale come una cooperativa a proprietà divisa: circostanza che gli fa assumere soggettività passiva IVA. Ne consegue che, all'atto della stipula del rogito notarile, si realizzano tutti i presupposti per la rilevanza ai fini IVA dell'ultima operazione, cui andrà applicato il regime IVA applicabile alle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici, in particolare assumendo come base imponibile la somma dei versamenti effettuati per l'assegnazione degli alloggi, che costituiscono il corrispettivo dell'operazione.