I corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo, percepiti in parte nel 2023 e in parte nel 2024 per effetto dell'avveramento di una condizione sospensiva, sono da assoggettare a tassazione in modalità differenti.
In particolare, le somme ricevute nel 2024 dovranno essere tassate come redditi diversi e determinati secondo i criteri dell'art. 71, co. 2, del TUIR, mentre i corrispettivi percepiti nel 2023 dovranno, anch'essi essere tassati come redditi diversi, ma non rilevano al fine dell'emersione di eventuali plusvalenze tassabili, in quanto nel caso di specie il terreno è pervenuto per successione.