Con riferimento agli incentivi corrisposti per attività svolte nei periodi d'imposta precedenti a quello di erogazione: per quelli inerenti le attività svolte negli anni antecedenti il 2021, corrisposti in ritardo per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (in tal caso, il contratto collettivo stipulato nel 2021), si realizzano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata; mentre, invece, per quelli relativi alle funzioni svolte dal 2021 ed erogati a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell'erogazione sia stato fisiologico, sono da assoggettare a tassazione ordinaria.