La società extra-comunitaria (inglese) con stabile organizzazione in Italia: 1) non può recuperare il credito IVA maturato in Italia a partire dall'anno d'imposta 2024 secondo la procedura prevista dall'art. 38-ter del DPR 633/72 (richiesta di rimborso IVA presentata direttamente dalla Casa Madre del Regno Unito), ma dovrà utilizzare la procedura ordinaria di cui all'art. 38-bis del DPR 633/72, al verificarsi dei presupposti richiesti normativamente; 2) l'eccedenza del credito IVA, emergente dalla dichiarazione annuale, può essere riportata in detrazione e/o in compensazione nell'anno successivo, ovvero può essere chiesta a rimborso al ricorrere dei presupposti normativi (di cui all'art. 30, co. 2, ad esclusione di quello alla lett. e), o art. 34, co. 9 del DPR 633/72); 3) con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate dall'istante (Stabile Organizzazione in Italia) nei confronti della Casa Madre (stabilita nel Regno Unito), l'eccedenza del credito IVA potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'articolo 30, comma 3, del DPR 633/72: minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24).