La fattispecie riguarda un cittadino italiano laureato che:
-risiede in un Paese estero (Svizzera) da dicembre 2020;
- inizierà la propria attività lavorativa presso un nuovo datore di lavoro in Italia a partire dal mese di aprile 2025;
- prima di iniziare tale lavoro, svolgerà l’attività lavorativa presso l’attuale datore di lavoro estero nei primi tre mesi dell’anno 2025, a propria discrezionalità, in qualità di frontaliere o in smart working dall’Italia.
Ai fini dell'applicazione del nuovo regime e diversamente da quanto chiarito con riferimento alla previgente disciplina, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia.
Pertanto, nel caso di specie, il contribuente che è stato residente all’estero per 4 periodi d’imposta (dal 2021 al 2024), non potrà fruire dell’agevolazione per i primi tre mesi del 2025 (in quanto presta l’attività per il medesimo datore di lavoro, cioè una situazione per la quale è richiesto il requisito del periodo minimo di permanenza all’estero di almeno 6 periodi d’imposta), ma potrà iniziare la fruizione da aprile 2025 (cioè dal momento di assunzione presso il nuovo datore di lavoro, in quanto risulta integrato il requisito minimo di permanenza all'estero richiesto in tale ipotesi di 3 periodi d'imposta).