Con riferimento all'investimento qualificato in un FIA lussemburghese detenuto dal Fondo di Previdenza istante, per i rimborsi "pro quota" di capitale disposti su iniziativa del gestore che non comportano l'annullamento delle quote del FIA, la Cassa di Previdenza potrà continuare a beneficiare del regime di esenzione, a condizione che il FIA rispetti i vincoli previsti dalla normativa, anche successivamente ai disinvestimenti che hanno comportato le restituzioni parziali di capitale. Tuttavia, qualora a fronte dei rimborsi di capitale operati dal FIA si determini l'annullamento delle quote, invece, permane l'obbligo di reinvestimento entro 90 giorni, ai fini del rispetto del minimum holding period di cinque anni.