1) Alle cessioni di vernici e pitture per rivestimento marittimo effettuate nei confronti della propria consociata in porti italiani, nell'ambito di flussi Dry Dock e Sea Stock e nel presupposto che questa società non possa disporre dei beni, è applicabile il regime di non imponibilità IVA, previsto dall'art. 8-bis, comma 1, lett. d), del DPR n. 633/1972;
2) Le cessioni di vernici verso armatori o compagnie navali aventi imbarcazioni situate in porti o cantieri navali extra-comunitari costituiscono cessioni all'esportazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633/1972, mentre quelle verso clienti UE o Extra-UE con imbarcazione presso un porto comunitario si applica il regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 41 del DL n. 331/1993, a condizione che il cessionario abbia comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione dei prodotti.