Nel caso di un credito IVA riversato in sede di definizione delle liti pendenti nel 2023, sebbene il medesimo risalga al 2004, l'eccedenza computabile in detrazione non può confluire nelle liquidazioni IVA della società che l'ha maturata finché la stessa partecipa ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. In particolare, nella Dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023, il credito in questione dovrà essere indicato nel rigo VL40 e, in quanto non trasferibile al gruppo, dovrà essere riportato nel rigo VX2, campo 1, e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6.