La "manifestazione di volontà" con cui la persona fisica istante mette a disposizione della curatela della procedura di liquidazione giudiziale il 50% delle proprie quote, il cui controvalore sarebbe stato messo a disposizione dei creditori, non può rappresentare un contratto con il quale vengono trasferite le quote di SRL (a favore della Curatela) antecedente all'atto di cessione verso il terzo.
Pertanto, l'istante ha realizzato, con la cessione a titolo oneroso delle sue "intere" partecipazioni, redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 67 del TUIR.
Di conseguenza, ai fini della rideterminazione del valore delle quote di partecipazione nella SRL, l'istante è tenuto a versare le successive rate dell'imposta sostitutiva (II e III rata) considerando l'intero importo delle quote cedute.
Ai fini dichiarativi, il soggetto dovrà indicare nella Sezione IIA del Quadro RT del Modello Redditi PF 2024 le partecipazioni cedute, nonché compilare sezione VII del medesimo Quadro RT con le partecipazioni il cui valore è stato rideterminato.