Legge di conversione Decreto Ucraina - Buoni carburante
Agevolazione estesa a tutti i datori di lavoro privati ed eliminato il vincolo della gratuità
Con la Legge di conversione del Decreto Ucraina (1) sono state introdotte due importanti novità riguardo all'agevolazione che consente di assegnare buoni carburante per un importo annuo di 200 euro ai dipendenti del settore privato, senza che l'importo sia assoggettato a tassazione.
Le novità riguardano:
- l’estensione della misura a tutti i datori di lavoro privati (e non solo alle aziende private, come nella precedente formulazione), includendo così anche gli studi professionali e gli enti non commerciali;
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l'eliminazione del vincolo della gratuità dell’erogazione dei buoni carburanti ai dipendenti per fruire del beneficio fiscale.
Tale modifica dovrebbe consentire alle imprese di attribuire ai loro dipendenti buoni carburante per 200 euro non imponibili anche in sostituzione dei premi di risultato oggetto di detassazione, ai sensi dell'art. 1, commi 182 e ss. della Legge 208/2015 o integrando i piani di welfare già attivi in azienda.
Su questo punto e sul coordinamento tra la nuova disposizione e la franchigia di esenzione dei 258,23 euro (2), nell’ipotesi di superamento della soglia di esenzione in presenza di altri benefit (per esempio per i titolari di auto aziendale ad uso promiscuo), è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle entrate.
Resta comunque ferma la facoltà del datore di lavoro di concedere o meno i buoni carburante nel 2022 stabilendo liberamente l’importo degli stessi; l’unico vincolo ai fini dell’agevolazione è il limite massimo di 200 euro per lavoratore.
Continuano, inoltre, a essere esclusi dalla disposizione di favore i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Note
1. Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022.
2. Prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR.
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Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it - Sede di Pavia tel. 0382.37.521, e-mail pavia@assolombarda.it
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