Variazioni al DPCM 22 marzo: il MISE integra e modifica la lista dei codici ATECO

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico integra e modifica l’allegato 1 del DPCM del 22 marzo relativo alla chiusura delle attività produttive.

L’elenco dei codici previsti dall’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dal 26 marzo.

In particolare il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna la lista dei Codici ATECO in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e, dall’altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali.

Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Il Decreto prevede che per le imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente Decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Leggi il Decreto del MISE e il nuovo allegato con i codici ATECO >

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