Variazione in diminuzione in seguito ad accordo transattivo tra le parti: si applica il limite temporale di un anno

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n.387 del 20 settembre 2019, ha confermato che la variazione in diminuzione di un’operazione a seguito di un accordo transattivo, anche se realizzato nell’ambito di un giudizio in corso davanti al giudice di merito, rientra nella fattispecie di cui all’art. 26, comma 3 del D.P.R. n.633/72. Pertanto il fornitore non può portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, se è decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.

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