Ufficiale la proroga dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari

Per contribuenti ISA e forfetari sono differiti al 20 luglio i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (1) il DPCM (2) che dispone la proroga dal 30 giugno al 20 luglio dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

 Il provvedimento è stato emanato per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari.

Analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

 

Possono inoltre beneficiare della proroga i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DL n. 98/2011;
  • presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA;
  • dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, laddove siano in possesso dei requisiti richiesti.

  

Il DPCM stabilisce che versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP devono essere effettuati:

  • entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

  

Come espressamente previsto dal decreto, la proroga si applica anche:

  • al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
  • ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora il contribuente non possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall'articolo 24 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).

 

Note

1. Gazzetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020.
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020.  

  

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

 

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