Start up innovative, semplificati gli adempimenti pubblicitari

Il Decreto Semplificazioni ha stabilito un’unica scadenza annuale per i dati che le Start up innovative sono obbligate a comunicare al Registro delle imprese.

La legge di conversione del cosiddetto "Decreto Semplificazioni"1 ha introdotto un’importante novità nell’ambito degli adempimenti pubblicitari previsti a carico delle Start up innovative. Prima dell’introduzione di tale novità, le Start up innovative erano obbligate ad effettuare i seguenti adempimenti (vd. circ. Mise 3672/C del 29 agosto 2014):

  1. con cadenza semestrale, dovevano aggiornare o confermare alcune informazioni aziendali2 riguardanti l’attività svolta, le spese in R&S, i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale, l’elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale ecc.;
  2. con cadenza annuale, dovevano confermare il possesso dei requisiti qualificanti3 che identificano le Start up innovative, mediante autocertificazione del legale rappresentante, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il Decreto Semplificazioni ha fissato un’unica scadenza annuale per entrambi gli adempimenti che dovranno quindi avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Viene riconosciuta la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 7 mesi nel caso in cui l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea avvenga nel termine "lungo" di 180 giorni, previsto qualora la società versi nelle condizioni indicate dall’art. 2364, c. 2, del Codice Civile, ossia nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Viene inoltre stabilito che l’aggiornamento delle informazioni di cui al precedente punto 1 dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma informatica startup.registroimprese.it.

Note

1. Art. 3 del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 in vigore dal 13 febbraio 2019.
2. Si tratta delle informazioni indicate nell’art. 25, comma 12, del D.L. 179/2012.  
3. Si tratta dei requisiti elencati nell’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012. Si ricorda, in particolare, che una Start up per potersi qualificare come “innovativa” deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
- deve sostenere costi di R&S pari ad almeno il 15% del valore maggiore tra fatturato e costi della produzione;
- deve possedere una forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soggetti titolari di laurea magistrale;
- deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al: Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:fisc@assolombarda.it.

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