Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

Nuove risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti, riguardanti i Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure adottate per l’emergenza epidemiologica dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità imprese”.
La prima parte della circolare è dedicata alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali, ad integrazione dei chiarimenti resi con le precedenti circolari n. 8 e 9 del 2020.

Sospensione degli adempimenti tributari
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato il DL 18/2020 ha sospeso gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che tra gli adempimenti sospesi rientrano:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • la presentazione del modello TR;
  • la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA del primo trimestre 2020;
  • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020;
  • la presentazione dei modelli INTRASTAT e del modello INTRA 121;
  • la presentazione del modello EAS.

Ferma la possibilità di far valere la sospensione dei termini, l’Agenzia rilevare che l’utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA annuale o trimestrale, oltre il limite di 5.000 euro annui, richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale.
Pertanto, il contribuente che volesse avvalersi di tale diritto, ha la possibilità di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione.

Slitta, inoltre, al 30 giugno 2020 anche:

  • la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni;
  • la dichiarazione di banche e degli altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti, anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia2;
  • il controllo periodico del repertorio dei notai relativo al primo quadrimestre del 2020;
  • l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 131/1986.


Sospensione per i soggetti non residenti
La sospensione degli adempimenti tributari si applica anche ai soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato che hanno nominato un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente ai fini IVA in Italia.
Pertanto, anche i soggetti non residenti possono presentare, senza sanzioni, la dichiarazione IVA per l’anno 2019 entro il più ampio termine del 30 giugno 2020.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
La sospensione degli adempimenti non si applica, invece, alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in quanto la stessa, insieme alla memorizzazione, costituisce un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi.
L’Agenzia riconosce, tuttavia, l’operatività della sospensione nelle ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata differita ad un momento successivo per regioni tecniche (per esempio, per assenza di rete internet o per problemi di connettività del dispositivo).

Laddove, invece, l'esercizio dell’attività commerciale sia sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica o di un provvedimento della pubblica autorità, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere3.

Verificazione periodica dei misuratori fiscali
Nel periodo emergenziale i controlli di conformità degli apparecchi misuratori fiscali adattati e RT/server RT, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, possono essere eseguiti in proprio dai produttori, che dovranno autocertificare l’esecuzione e l’esito positivo dei controlli.
L’autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Comunicazioni degli oneri detraibili
Solo per l’anno 2020, l’art. 22 del DL n. 23/2020 ha differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).
La norma non si applica, invece, alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili, per la quale resta fermo il termine del 31 marzo.

Accordo di conciliazione a distanza
Per tutelare la salute dei contribuenti e dei funzionari degli Uffici, la circolare conferma la possibilità di concludere accordi di conciliazione fuori udienza a distanza4. Come già chiarito nella circolare n. 6/2020, infatti, le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione del contribuente.
In tal caso, il deposito dell’accordo conciliativo - che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado - deve essere effettuato tramite il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il DL 23/2020 ha sospeso i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

Nel caso di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

Liquidazione IVA di gruppo
L’Agenzia delle entrate, in linea con quanto precisato dalla circolare n. 8/2020 ha ribadito che, ai fini dell’applicazione della sospensione prevista dall’articolo 18 del DL n. 23/2020, è sufficiente che anche uno solo dei soggetti facenti parte del perimetro della liquidazione IVA di gruppo abbia le caratteristiche per accedere alla sospensione, sempreché l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività dallo stesso svolta si prevalente rispetto a quello complessivamente realizzato a livello di gruppo.

Qualora la condizione di prevalenza non sia realizzata, ma una o più società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo abbiano singolarmente le caratteristiche che consentono di beneficiare della sospensione è comunque possibile escludere dalla liquidazione periodica di gruppo, relativa al mese di marzo o di aprile 2020, la componente a debito riferibile a dette società.

La possibilità di tenere conto anche della situazione individuale delle singole società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo (o al gruppo IVA) vale anche con riferimento alla sospensione dell’IVA disposta dall’articolo 61 del DL 18/2020, per la quale rileva il tipo di attività svolta da ciascuna società.

Note
1. Utilizzato dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta, e dai produttori agricoli, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti. Nella circolare n. 8/2020 l’Agenzia delle entrate aveva confermato il differimento dei termini di presentazione solamente degli elenchi INTRASTAT.
2. Ai sensi dell’articolo 20 del DPR n. 601/1973.
3. Come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 (par. 2.7) “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali, l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.
4. Ai sensi dell’articolo 48 del DLgs n. 546/1992.

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail

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