Rivalsa a seguito di accertamento: non è possibile stornare il mancato pagamento dell’IVA

Con la risposta a interpello n. 219 del 20 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul diritto di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento.

Come noto, l'art. 60, ultimo comma 7 del D.P.R. n.633/72, prevede che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento nei confronti di cessionari dei beni o committenti dei servizi, soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

L’Amministrazione finanziaria ha più volte evidenziato che tale norma sia volta a ripristinare la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto che deve gravare sul consumatore finale.
La neutralità è garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo a condizione che abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'erario a titolo di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione (esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che abbia corrisposto al fornitore quanto addebitatogli a titolo di rivalsa).

Ciò premesso, entrando nello specifico, la risposta oggetto di interpello riguarda il caso di un fornitore di un esportatore abituale che aveva venduto de beni in regime di non imponibilità dietro presentazione da parte del cliente della dichiarazione d’intento che si era poi rivelata falsa.
Il fornitore a seguito di accertamento su tali operazioni non imponibili aveva provveduto a versare l’IVA accertata ed a esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell’.art. 60, comma 7 del D.P.R. n.633/72 nei confronti del proprio cliente falso esportatore abituale.

Le fatture emesse non erano state tuttavia pagate e la società interpellante, dopo aver inutilmente utilizzato gli strumenti civilistici a disposizione (decreti ingiuntivi rivelatesi infruttuosi), chiedeva all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile emettere nota di credito in diminuzione, ai sensi dell’ art.26, comma 2 del D.P.R. n. 633/72.
L’istante riteneva di aver maturato il diritto a recuperare in detrazione l’IVA addebitata alla società acquirente, dal momento che in seguito alla procedura esecutiva aveva ottenuto la certificazione del pignoramento con esito negativo.
L’Agenzia delle Entrate è di diverso avviso. In particolare secondo l’Agenzia, in tale fattispecie il fornitore non può autonomamente registrare una nota di variazione in diminuzione delle vendite, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n.633/72.

Infatti la rivalsa dell'imposta relativa ad avvisi di accertamento ex art. 60 del D.P.R. n.633/72 ha natura “privatistica”, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni tra i contribuenti.
Quindi, in caso di mancato pagamento dell'IVA da parte del cessionario/committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'imposta pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina IVA.

In chiusura, l’Agenzia, richiamando documenti di prassi precedente (circolare n.35/2013, risposte interpello nn.84/2018, 176/2019 e 531/2019) ribadisce che la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinaria. In particolare il fornitore non può emettere una nota di variazione in diminuzione dell’IVA se, successivamente all’esercizio della rivalsa, il cessionario/committente risulti cancellato dal registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, oppure la procedura esecutiva nei confronti di quest’ultimo abbia dato esito infruttuoso.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail 

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Le novità IRES per il 2024

Le novità IRES per il 2024

Le novità IRPEF per il 2024

Le novità IRPEF per il 2024

OIC34 Ricavi e la correzione degli errori contabili: aspetti operativi e impatti sul bilancio

OIC34 Ricavi e la correzione degli errori contabili: aspetti operativi e impatti sul bilancio

Il Regime Fiscale degli Omaggi

Il Regime Fiscale degli Omaggi