Rimborso delle accise sul gasolio III trimestre 2023

Sul sito delle Dogane è disponibile il software per la presentazione delle istanze relative al III trimestre 2023.

A partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2023 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2023 (1° luglio – 30 settembre).

Come noto, infatti dal 1° gennaio 2023 ha ripreso efficacia il beneficio fiscale del rimborso delle accise per i veicoli euro V ed euro VI di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. secondo le consuete regole.
Si ricorda che ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018.

L’Agenzia delle Dogane con la nota allegata, comunica anche che è disponibile all’indirizzo www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023 il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. di classe ambientale euro V ed euro VI, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Il limite quantitativo di consumo massimo di gasolio è pari a 1 litro per ogni chilometro percorso (art.8 DL n.124/2019). Non saranno pertanto accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi. L’Agenzia ricorda che le dichiarazioni hanno rilevanza penale.

Si ricorda infine che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Contatti

Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, fax 02 58370334, e-mail  Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail

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