Rimborso delle accise sul gasolio 2022
Sul sito delle Dogane è disponibile il software per la presentazione delle istanze relative al mese di dicembre 2022.
10 gennaio 2023
Per il periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 è possibile riattivare il rimborso accise per i veicoli euro V ed euro VI di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t., che sarà pari a 64,18 euro per mille litri, dato dalla differenza tra la nuova aliquota accise (467,40 euro per mille litri) e quella del gasolio professionale (403,22 euro per mille litri).
L’Agenzia delle Dogane, con la nota allegata, ha comunicato che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio 2023 è possibile presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative al 4° trimestre 2022, limitatamente ai litri di gasolio riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022, imputabili a tale periodo di consumo sulla base:
- della fattura emessa dal distributore stradale;
- per gli impianti di distribuzione ad uso privato, della consegna del gasolio comprovabile dall’e-DAS emesso dal titolare del deposito speditore (ciò anche nel caso in cui il gasolio venga ripartito dall’impresa tra i veicoli euro V ed euro VI nei giorni successivi al 31 dicembre 2022).
Restano esclusi dal beneficio e non vanno computati nella dichiarazione di rimborso per il quarto trimestre 2022 i litri consumati imputabili a prelievi da distributore stradale o a partite di gasolio consegnate a distributori privati tra il 1° ottobre 2022 e la fine della giornata del 30 novembre 2022.
Sul sito www.adm.gov.it è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione quarto trimestre 2022).
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2024.
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