Reso merce e buono acquisto rilasciato dal dettagliante: documento commerciale da emettere

Con la risposta a interpello n. 167 del 5 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul documento commerciale per reso merce.

In particolare i chiarimenti riguardano la corretta procedura di registrazione da adottare in caso di “reso di reso”, ossia di nuovo cambio del bene acquistato in sostituzione di quello oggetto del primo reso.
Nel caso oggetto di interpello il negoziante al momento della riconsegna del bene da pare del cliente, registrava il reso nel software gestionale ed emetteva un documento commerciale per reso merce e un buono di pari valore, da utilizzare in un secondo momento.
Successivamente al momento della scelta del nuovo bene, emetteva un nuovo documento commerciale dal cui “subtotale” sottraeva un importo pari al valore del buono per un totale complessivo pari a euro zero.

L’Agenzia nel fornire la risposta precisa che il buono-acquisto rilasciato da un esercente al dettaglio a seguito di un reso merce, rientra nella disciplina dei buoni-corrispettivo di cui agli articoli da 6 bis a 6 quater del DPR n.633/” ed è da considerare tra i «buoni multiuso» in quanto il buono non destinato esclusivamente all'acquisto di beni della stessa "natura, qualità e quantità" e non vi è la certezza, al momento della sua emissione, della disciplina IVA applicabile alla cessione di beni cui esso dà diritto.
Per certificare poi il reso e la restituzione della merce venduta, la nuova disciplina prevista per il  “Documento commerciale” da emettere con il Registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sostituisce lo “scontrino fiscale negativo” in precedenza previsto.
Ciò premesso, l’Agenzia dichiara che la procedura di reso effettuata dall’istante non è corretta, in quanto con l’emissione del documento commerciale a seguito del reso, il negoziante rettifica il corrispettivo del bene e recupera la corrispondente imposta, senza però procedere a certificare correttamente il nuovo acquisto.

La procedura corretta da adottare è invece la seguente:

  • al momento della riconsegna del bene, l’esercente emette un documento commerciale per reso merce, (in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta) che richiama il documento commerciale già emesso con il riferimento alla operazione originaria;
  • al momento della consegna del buono, (cui va attribuito un "numero identificativo" da associare alla "pratica di reso"), l’esercente non deve emettere un nuovo “documento commerciale”, trattandosi di buono multiuso (la cui consegna, a differenza del buono monouso non costituisce effettuazione dell’operazione e, quindi, non si realizza il momento impositivo ai fini IVA). Tuttavia, se l’esercente ritiene di emettere per esigenze gestionali un documento commerciale, lo può fare riportando nel documento il codice natura "N2" ("non soggette");
  • al momento del nuovo acquisto e ritiro del buono, l’esercente deve emettere un documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e della relativa IVA, che reca un "Totale complessivo" pari al valore della merce acquistata. Il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento, riportando il suo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale ovvero, se il registratore telematico in uso lo consente, in calce al documento commerciale (nella cosiddetta “appendice”);
  • in caso di “reso del reso” la procedura è analoga a quella sopra descritta con la precisazione che il nuovo “documento commerciale per reso merce” deve richiamare il documento emesso al momento della scelta del nuovo capo.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al: Settore Fisco e Diritto d’Impresa, Tel. 02.58370267/308, mail:

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