Prorogata al 1° settembre 2020 la trasmissione dei corrispettivi dei carburanti per alcune tipologie di impianti

Per gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di carburanti è stato prorogato al 1° settembre 2020 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Resta invece immutato il termine del 1° gennaio 2021 previsto per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli impianti di distribuzione che nel 2018 hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Lo ha disposto il Provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020 adottato, congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia delle Entrate, al fine di tenere conto delle problematiche tecniche evidenziate dalle associazioni di categoria del settore della distribuzione dei carburanti nel periodo di emergenza sanitaria nazionale Covid-19.

In particolare con il Provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020 è stato modificato il Provvedimento originario n. 106701 del 28 maggio 2018, a sua volta rivisto dal provvedimento n. 1435588 del 30 dicembre 2019.

Si ricorda che quest’ultimo provvedimento aveva disposto che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori diventassero obbligatorie in capo agli impianti diversi da quelli da automazione, a partire dal:

  • 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
  • 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri e fino a 3 milioni di litri;
  • 1° gennaio 2021 per i restanti distributori di carburante: vale a dire gli impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Inoltre il medesimo provvedimento prevedeva che al fine di consentire un avvio graduale, i gestori degli impianti sopracitati potessero effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020.

Secondo tale previsione, dunque:

  • entro il 30 aprile dovevano essere inviati i dati dei corrispettivi del 1° trimestre 2020 da parte degli impianti che hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiori a 3 milioni di litri;
  • dal mese di luglio gli obblighi sarebbero stati estesi anche agli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.

Ora il provvedimento del 22 aprile scorso uniforma e proroga i termini di avvio dell’obbligo per gli impianti che hanno erogato nel 2018 benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri, eliminando anche l’ulteriore soglia dei 3 milioni di litri.

Pertanto tutti gli impianti (diversi da quelli ad alta automazione) che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a a 1,5 milioni di litri possono memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio entro il 1° settembre 2020.

Alla luce di tali modifiche il nuovo calendario della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio risulta così riformulato:

  • 1° luglio 2018 per gli impianti ad elevata automazione (in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante;
  • 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti (non ad alta automazione) che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • 1° gennaio 2021 per i restanti distributori di carburante: vale a dire gli impianti di distribuzione (sempre non ad alta automazione) che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.

Il provvedimento, inoltre ricorda che rimane invariata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi che deve avvenire:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale. In tale caso il primo invio andrà effettuato entro il 31 ottobre 2020 (3 novembre date le festività);
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile. I dati dei corrispettivi memorizzati nel corso del mese di settembre andranno trasmessi entro il 31 ottobre 2020 (3 novembre date le festività).

Si rammenta infine che dal 1° gennaio 2020 i distributori di carburante che effettuano, oltre alle cessioni di benzina e gasolio, anche cessioni e/o prestazioni di altra natura (es: lavaggio auto, cambio olio, cessioni al dettaglio di beni per auto, ecc.), ancorché in via marginale (ossia per un ammontare non superiore all’1% del volume d’affari dell’anno precedente), non sono obbligati a dotarsi di un registratore telematico o a utilizzare la procedura web della Agenzia delle Entrate per trasmettere i dati di tali operazioni.

Ciò in quanto l’esonero disposto dall’art. 2, comma 2 del D.M. 10 maggio 2019 che scadeva il 31 dicembre 2019 è stato prorogato dal D.M. 24 dicembre 2019 “in fase di prima applicazione” senza dunque alcuna data di scadenza specifica.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Le novità IRES per il 2024

Le novità IRES per il 2024

Le novità IRPEF per il 2024

Le novità IRPEF per il 2024

OIC34 Ricavi e la correzione degli errori contabili: aspetti operativi e impatti sul bilancio

OIC34 Ricavi e la correzione degli errori contabili: aspetti operativi e impatti sul bilancio

Il Regime Fiscale degli Omaggi

Il Regime Fiscale degli Omaggi