Processo tributario: rinvio delle udienze e sospensione dei termini
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ampia portata della sospensione dei termini nel contenzioso tributario, prevista dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità” a seguito dell’emergenza epidemiologica.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 10/2020, ha fornito i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini processuali, previsti dall’articolo 83 del DL n. 18/2020 e dall'articolo 36 del DL n. 23/2020.
Per quanto riguarda il processo tributario, la sospensione è prevista dal 9 marzo all'11 maggio 2020.
Rinvio delle udienze
Le udienze del processo tributario che si sarebbero dovute tenere nel periodo di sospensione sono rinviate d'ufficio.
Sono esclusi dal rinvio i procedimenti cautelari previsti dagli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
In particolare, la sospensione non opera in relazione:
- alla sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione;
- ai procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato;
- ai procedimenti cautelari relativi alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla CTR, aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, come gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione (1);
- ai procedimenti finalizzati all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo (2).
Sospensione dei termini
La sospensione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 si applica al decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (3).
A titolo esemplificativo, sono quindi sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Con specifico riferimento al processo tributario, sono sospesi i termini concernenti:
- la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente;
- la costituzione in giudizio dell’appellante e dell'appellato;
- la proposizione dell’appello incidentale;
- la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso;
- la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
- l'integrazione dei motivi di ricorso;
- la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
- la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente;
- i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza.
La sospensione non si applica, invece:
- ai termini relativi ai procedimenti cautelari, esclusi anche dal rinvio delle udienze;
- ai termini ai quali si applica la sospensione prevista dall'articolo 6, comma 11, del DL n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti (4);
- ai termini di notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, fissato al 31 luglio 2020.
È inoltre escluso dall'ambito di applicazione della sospensione anche il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall'articolo 6 del DL n. 119/2018.
Sospensione dei termini per la conclusione della mediazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rientra nella sospensione, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, oltre al termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, anche il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
La sospensione si applica anche al termine di 20 giorni per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute a seguito di accordo di mediazione, in quanto tale adempimento è necessario ai fini del perfezionamento della mediazione stessa. La sospensione non si applica, invece, per le rate successive alla prima.
Sono, invece, esclusi dalla disciplina i termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, incluse quelle rateali. A differenza della mediazione, infatti, tale istituto si perfeziona non con il pagamento, ma con la redazione del processo verbale o con la sottoscrizione dell'accordo, a seconda che si tratti di conciliazione in udienza o fuori udienza.
Termini che iniziano durante il periodo di sospensione
Per i termini che iniziano durante il periodo di sospensione, l’articolo 83, comma 2, del DL n. 18/2020 dispone che “...l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, l'inizio dello stesso è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020.
Inoltre, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Tra i termini a ritroso rientra, ad esempio, il deposito di documenti e memorie, che l'articolo 32 del DLgs n. 546/1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione, o l'istanza di trattazione in pubblica udienza da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.
Note
1. Articoli 16 e 17 del DLgs n. 472/1997.
2. Articolo 22 del DLgs n. 472/1997.
3. Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del DL n. 18/2020 e dell’articolo 36, comma 1 del DL n. 23/2020.
4. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione. Sulla base del consolidato indirizzo della Corte di Cassazione la sospensione prevista per le impugnazioni delle sentenze interessate da condono non si cumula con altre sospensioni di termini.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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