Noleggio di imbarcazioni da diporto a breve termine – mezzi di prova per l’utilizzo extra UE
Con provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i mezzi di prova idonei a dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione fuori dall’Unione europea delle imbarcazioni da diporto oggetto noleggio di durata non superiore a 90 giorni.
Come noto ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di locazione/noleggio a breve termine di imbarcazioni da diporto sono operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia alla duplice condizione che le imbarcazioni:
- siano messe a disposizione del destinatario in Italia;
- siano utilizzate all’interno della UE.
Inoltre le medesime prestazioni si considerano effettuate in Italia anche quando l’imbarcazione è messa a disposizione fuori dal territorio dello Stato ed è utilizzato nel territorio italiano.
Per locazione e noleggio a breve termine si intendono le prestazioni che presuppongono il possesso o l’uso ininterrotto del natante per un periodo non superiore a 90 giorni.
Per imbarcazione da diporto, come stabilito dal nuovo provvedimento, si deve intendere “ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, escludendo i natanti da diporto a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri senza obbligo di registrazione”.
Dalla nuova disciplina sono pertanto esclusi i natanti da diporto a remi, le moto d’acqua e le imbarcazioni con scafo di lunghezza inferiore a 10 metri (in precedenza era 7,5 metri) senza obbligo di registrazione.
In passato la prova dell’utilizzo era di natura forfettaria basata su percentuali indicative di utilizzo che variavano a seconda della dimensione e del tipo di imbarcazione.
Tuttavia, tale criterio esplicitato in vari documenti di prassi (Circolari n.49/2002, 38/2009, 37/2011 e 43/2011) contrastava con i principi della Direttiva.
Pertanto al fine di evitare una procedura di infrazione l’art.1, comma 725 della legge di bilancio 2020 ha stabilito che il legislatore nazionale dovesse emanare entro il 29 febbraio 2020 un apposito provvedimento che stabilisse precisi criteri oggettivi di utilizzo.
In conformità a tale dettato normativo, il Provvedimento del 15 giugno scorso individua una serie di documenti ufficiali, cartacei o elettronici, che devono essere forniti per dimostrare l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione al di fuori del territorio dell’Unione europea.
In particolare tale provvedimento prevede che la prova dell’effettiva utilizzazione e fruizione fuori del territorio UE del noleggio a breve termine (massimo 90 giorni) delle imbarcazioni da diporto superiori a 10 metri, messe a disposizione del destinatario in Italia, si evince dal contratto di noleggio, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione, sotto la propria responsabilità.
Il contratto deve essere supportato da determinati mezzi di prova individuati dal Provvedimento n. 0234483 del 15 giugno 2020, che si differenziano a seconda che l’imbarcazione sia dotata o meno di sistemi di navigazione satellitare.
Più in particolare:
a) nel 1°caso (imbarcazione dotata di sistema di navigazione satellitare), la prova è fornita dalla cartografia dei viaggi, dai dati e dalle informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder che devono indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione;
b) nel 2°caso (imbarcazione priva di sistema di navigazione satellitare), oltre al contratto di noleggio, la prova è fornita attraverso l’esibizione di almeno 2 dei seguenti mezzi di prova:
- dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
- fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
- documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione nei porti ubicati al di fuori dell’UE;
- documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, relativi all’utilizzo dell’imbarcazione, effettuati presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’UE.
La documentazione individuata dal provvedimento si considera idonea, salvo fenomeni di frode o abuso, a provare che l’imbarcazione è stata utilizzata al di fuori dell’Unione europee.
Infine il Provvedimento stabilisce che la documentazione deve essere conservata dal fornitore e dall’utilizzatore fino al 31 dicembre del 5°anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa dichiarazione o di dichiarazione nulla fino al 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
La nuova disciplina si applica ai contratti conclusi successivamente al 15 giugno 2020 (data di pubblicazione del Provvedimento nel sito della Agenzia delle Entrate).
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al: Settore Fisco e Diritto d’Impresa, Tel. 02.58370267/308, mail: fisc@assolombarda.it
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