Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 20201 ha introdotto l'obbligo anche per i sostituti d'imposta che presentano modelli di versamento F24 nei quali sono indicati crediti per rimborsi di imposte nella colonna "importi a credito compensati", di servirsi esclusivamente dei canali di trasmissione telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Nei casi più ricorrenti si tratta dell'utilizzo, nei modelli F24, periodicamente presentati per il pagamento, di quanto il sostituto matura relativamente a:
- bonus 80 euro, erogato nel periodo di paga al dipendente/collaboratore, esposto come credito con codice tributo 1655;
- assistenza fiscale, rimborsata nel periodo di paga al dipendente/collaboratore, esposta come credito con codici tributo 1631 nella sezione Erario, 3796 nella sezione Regioni e 3797 nella sezione Imu e altri tributi locali;
- eccedenze di versamento di ritenute operate dal sostituto e scomputate dai pagamenti di periodi di paga successivi, esposti con codice 1627 o 1628 nella sezione Erario, 1669 per addizionali regionali, nella sezione Regioni e 1671 per addizionali comunali, nella sezione Imu e altri tributi locali.
Altre regole più stringenti sono state introdotte per la compensazione dei crediti che risultano dalla dichiarazione modello 770, qualificabili come eccedenze di versamento e compensabili con debiti di altre imposte.