Legge di bilancio 2019 - L’imposta sui servizi digitali

La nuova imposta sui servizi digitali, che entrerà in vigore solo dopo l'emanazione di un decreto attuativo, riguarda i soggetti, residenti e non residenti, con ricavi - a livello di gruppo - superiori a 750 milioni di euro. L'imposta è pari al 3% dei ricavi derivati da determinati servizi digitali realizzati in Italia, purchè superiori a 5,5 milioni di euro.

La legge di bilancio per il 20191:

  • da un lato, abroga l’imposta sulle “transazioni digitali” istituita dalla legge di bilancio per il 2018 (peraltro mai entrata in vigore a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi);
  • dall’altro, istituisce una nuova “imposta sui servizi digitali” che entrerà in vigore 60 giorni dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale attuativo2   prevista entro il 30 aprile 2019.

I soggetti passivi dell’imposta sono esclusivamente gli esercenti attività d’impresa che nel corso di un anno solare – che costituisce per norma di legge il periodo d’imposta – soddisfano entrambe i seguenti requisiti “dimensionali”:

  1. ammontare complessivo di ricavi - ovunque realizzati - almeno pari a 750 milioni di euro;
  2. ammontare di ricavi da “servizi digitali” - realizzati in Italia – pari ad almeno 5,5 milioni di euro.

La verifica dei citati importi deve avvenire a livello di gruppo.

Qualora i requisiti “dimensionali” si perfezionino in capo a soggetti  non  residenti,  privi  di  stabile  organizzazione  nel territorio dello Stato e di un numero identificativo  ai  fini  dell'imposta sul  valore  aggiunto, la disciplina prevede, da un lato, l’obbligo di richiedere all’Agenzia delle Entrate di un numero  identificativo  ai  fini  dell'imposta  sui  servizi digitali e, dall’altro, che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono  allo  stesso gruppo siano solidalmente  responsabili per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni  relative all'imposta sui servizi digitali.

Per servizi digitali si intende:

  1. la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (di seguito servizio 1);
  2. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consenta agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi (di seguito servizio 2);
  3. la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale (di seguito servizio 3).

L’imposta:

  • è pari al 3% dei ricavi tassabili, assunti al lordo dei costi e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette;
  • deve essere versata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare (quindi entro il 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio di ogni anno).

E’ inoltre prevista una dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile di ogni anno3.

I ricavi - che non comprendono quelli derivanti dai “servizi digitali” resi a soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante4  - si considerano tassabili in un determinato anno solare se l’utente del “servizio digitale” è localizzato nel territorio dello Stato nel medesimo anno solare.

Le regole per definire quando un utente è localizzato nel territorio dello stato differiscono a seconda della tipologia di “servizio digitale”.

In particolare:

  • per il servizio 1, occorre verificare se la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale;
  • per il servizio 2, occorre verificare: a) per servizi che comportano un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, se l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta; b) per i servizi che comportano un'interfaccia digitale multilaterale diversa da quelle sopraindicate, se l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte del periodo d’imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
  • per il servizio 3, occorre verificare se i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.                                                                           

Da ultimo si segnala che:

  • le modalità applicative della nuova imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della   riscossione e del contenzioso, si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto;
  • il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative alla nuova imposta.

Note

1)Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 S.O. n. 62/L;
2)Art. 1 commi da 35 a 50;
3)Il decreto attuativo potrà peraltro prevedere che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, gli obblighi relativi alla nuova imposta possano essere assolti da una singola società appositamente identificata;  
4)come definiti dall’art. 2359 del C.C. che si riporta [1] Sono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
[2] Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a  società controllate,  a   società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i  voti  spettanti  per conto di terzi.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370267/308, mail: fisc@assolombarda.it

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