La società fallita può esercitare la rivalsa dell’IVA versata in sede di accertamento anche se la stessa è stata assolta in compensazione

L’Agenzia delle Entrate precisa che, dopo una definizione mediante accertamento con adesione, si può esercitare la rivalsa dell’IVA, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia stata assolta originariamente in compensazione, anche parzialmente.

Con la risposta ad interpello n. 153 del 27 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i principi da seguire per effettuare la rivalsa dell’IVA nei casi derivanti da accertamenti con adesione, ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, nel caso di una società dichiarata fallita che ha definito la propria posizione con un accertamento con adesione, la medesima può esercitare il diritto di rivalsa per la maggior imposta corrisposta all’Erario nei confronti del cessionario, il quale a sua volta può far valere il diritto alla detrazione, non rilevando il fatto che l’imposta accertata sia stata assolta in compensazione, anche solo parzialmente.

Infatti, la norma1 consente l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’Erario, dunque il diritto di rivalsa diviene esercitabile nei confronti del cessionario o committente che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione: ne consegue che la società fallita può recuperare la maggior IVA versata all’Erario in rivalsa, indipendentemente dal fatto che questa sia stata originariamente assolta mediante compensazione.

Con riguardo, poi, agli adempimenti prodromici all’esercizio del diritto di rivalsa dell’imposta pagata in sede di accertamento dalla società fallita ed all’esercizio della detrazione da parte del cessionario, l’Agenzia precisa che devono essere seguiti i seguenti passaggi2:

  • il cedente/prestatore deve emettere fattura (oppure nota di variazione in aumento3), con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa;
  • il documento deve essere annotato nel registro IVA delle fatture emesse solo per memoria, poiché l’imposta recuperata a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale;
  • il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece, subordinato all’avvenuto pagamento dell’IVA accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro degli acquisti;
  • non vi sono poi altri oneri a carico del cessionario/committente sull’avvenuto versamento all’Erario dell’imposta oggetto d’accertamento, ma solo agli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa dal cedente/prestatore.

 

Note

  1. Articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
  2. Richiamando la Circolare n. 35/E del 2013, par. 4.1.
  3. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n 633/1972.

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