La riforma dell'adempimento collaborativo
Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 221/2023, riguardante il potenziamento del regime della c.d. cooperative compliance.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. n. 221/2023, attuativo della Legge delega di riforma fiscale in materia di adempimento collaborativo.
L’istituto dalla cooperative compliance - partito con un progetto pilota nel 2013 - è definito dal DLgs n. 128/2015. Lo scopo prioritario del regime è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un’interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.
Il Decreto delegato ha previsto un potenziamento dell’istituto, abbassando la soglia del fatturato annuo per l'accesso al regime, che passa dal miliardo richiesta nel 2023 a 750milioni dal 2024, a 500milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100milioni a partire dal 2028. In caso di gruppo, la soglia dimensionale dovrà essere raggiunta da una sola società aderente alla tassazione di gruppo e non più da tutte quelle che appartengono al consolidato fiscale.
Si introducono, inoltre, una serie di norme volte ad incentivare e promuovere la trasparenza e la compliance, consentendo all’Amministrazione finanziaria di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale e prevedendo, tra l’altro, l’impegno, da parte del contribuente, di dotarsi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi fiscali.
I vantaggi, per entrambe le parti, risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso. A tal fine, è stato anche introdotto un contraddittorio preventivo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, per anticipare la notifica di una risposta sfavorevole ad una istanza di interpello o prima di eventuali contestazioni dell’Amministrazione.
Viene, inoltre, attenuato il regime sanzionatorio amministrativo e penale per i contribuenti ammessi al regime. In particolare, per il contribuente che adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni sono dimezzate e comunque non possono superare il minimo edittale. Con la riforma non sono punibili le condotte di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs n. 74/2000) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all’Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.
Per l'analisi puntuale della normativa si rinvia alla sezione del sito dedicata alla riforma fiscale.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02 58370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it. - Sede di Pavia, tel. 0382 37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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