La correzione degli errori contabili rileva fiscalmente
Per la correzione della base ACE occorre presentare la dichiarazione integrativa.
Con la risposta ad un'istanza di interpello (1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di errata imputazione temporale dei canoni di leasing, è possibile correggere gli errori, imputando le differenze nel primo bilancio utile. Le poste ''correttive'' di detti errori diventano un componente reddituale di competenza del periodo d'imposta in cui avviene la correzione, assumendo piena rilevanza fiscale, nel rispetto di quelle che sono le regole relative alla deducibilità dei canoni di leasing, in quanto la correzione dell'errore commesso non incide, modificandola, sulla natura del componente reddituale ''corretto''.
La rilevanza fiscale nell'esercizio in cui avviene la correzione consente al contribuente di evitare di presentare le dichiarazioni integrative per sanare l'errore anche da un punto di vista tributario.
Nel caso di specie, l'errore relativo all'imputazione temporale dei canoni di leasing, aveva determinato anche una errata determinazione della base imponibile ACE, in quanto occorreva rettificare gli utili dei singoli periodi d'imposta interessati dall'errore.
Sotto questo punto di vista però, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, in base alla Relazione illustrativa al Decreto ACE, "gli effetti sull'utile agevolabile derivanti dalla rilevazione degli errori contabili cd. rilevanti (secondo quanto previsto dai principi contabili) la determinazione della base ACE è da operare mediante l'utilizzo degli istituti che consentono l'emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico".
La conseguenza è che per poter correggere la base imponibile ACE dei singoli periodi d'imposta interessati dall'errore, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa per ogni singolo periodo d'imposta.
Note
1. Risposta ad Istanza di interpello n. 73/2024 del 21 marzo 2024.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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