IVA e imposte indirette: le nuove scadenze

Gli adempimenti IVA e le imposte indirette alla luce della sospensione degli adempimenti tributari introdotti dal Decreto Cura Italia.

Come noto per fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus il legislatore ha introdotto la sospensione dei termini degli adempimenti tributari.
In particolare l’art.62 del Decreto “Cura Italia” (1) ha disposto a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Chiaramente i contribuenti, se vogliono, potranno decidere di non usufruire della sospensione accordata dal Decreto Cura Italia provvedendo agli adempimenti entro i termini ordinari.

Di seguito si riepilogano i principali adempimenti IVA sospesi e non, evidenziando per i primi sia la vecchia che la nuova scadenza.

Adempimenti IVA interessati dalla sospensione

I principali adempimenti IVA interessati dalla sospensione sono i seguenti:

  • La dichiarazione annuale IVA.
  • La Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
  • L’Esterometro.
  • I modelli Intrastat.
  • Il Modello IVA TR.
  • La Comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti effettuate nell’anno 2019.

La dichiarazione annuale IVA

Il principale adempimento coinvolto dalla sospensione è la presentazione della dichiarazione annuale IVA, il cui termine di presentazione ordinario per l’anno solare 2019, viene differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, senza che questo possa configurare un comportamento sanzionabile.
La sospensione del termine per l’invio della dichiarazione annuale IVA dovrebbe anche comportare come conseguenza l’automatico differimento del termine per la valida presentazione entro 90 giorni della dichiarazione annuale IVA 2020. (2)
In particolare il termine di 90 giorni per la presentazione tardiva della dichiarazione annuale IVA, senza che la medesima possa considerarsi omessa, dovrebbe decorrere dal 30 giugno 2020 (nuovo termine) anziché dal 30 aprile 2020.
Pertanto in base a tale interpretazione la dichiarazione annuale IVA inviata dal 30 giugno fino al 28 settembre 2020 sarebbe considerata validamente presentata, salvo l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro, comunque ravvedibile pagando la sanzione ridotta di 25 euro (pari a 1/10 della sanzione minima) da versare con il modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.

Inoltre è utile anche segnalare che la sospensione del termine per presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 esplica i suoi effetti anche con riferimento al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e per l’emissione delle note credito rilevanti ai fini IVA.
Infatti, a i sensi dell’art.19, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, il diritto alla detrazione “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Ne deriva che la detrazione dell’imposta degli acquisti di beni e servizi, la cui fattura è stata ricevuta entro l’anno 2019, potrà essere operata con la dichiarazione IVA riferita a tale annualità la cui presentazione, (per via della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia), potrà essere effettuata senza sanzioni entro il 30 giugno 2020.

In base alle medesime motivazioni è da ritenersi posticipato anche il termine per effettuare la variazione in diminuzione di cui all’ art.26 del DPR 633/72.
In particolare, in base al combinato disposto degli articoli 19, comma 1 e 26 comma 2 del D.P.R. n. 633/72, la variazione in diminuzione dell’imposta mediante emissione della nota di credito può essere effettuata al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.
Pertanto grazie alla sospensione dei termini tributari introdotti dal Decreto Cura Italia, la nota di credito, il cui presupposto si sia realizzato nell’anno 2019, potrà essere validamente emessa e la relativa imposta detratta in sede di dichiarazione annuale IVA 2019 che potrà essere validamente presentata entro il 30 giugno 2020.

La Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

La Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe) relativa al 1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo 2020) il cui termine di presentazione ordinario scade il 31 maggio (in realtà 1° giugno 2020 in quanto il 31 maggio 2020 cade di domenica) potrà essere inviata senza applicazione di sanzioni entro il 30 giugno 2020.

L’Esterometro

Si ricorda che la comunicazione delle operazioni extraterritoriali (c.d. Esterometro) è un adempimento divenuto trimestrale per effetto delle modifiche alla periodicità apportate dall’art.16, comma 1-bis del D.L. n. 124/2019.
Ciò nonostante se preferibile i contribuenti possono continuare ancora a presentare tale comunicazione con periodicità mensile.
In ogni caso, per effetto della sospensione introdotta dal decreto “Cura Italia” l’Esterometro relativo al 1° trimestre 2020, il cui termine di invio scade il 30 aprile 2020, potrà essere inviato senza applicazione di sanzioni entro il 30 giugno 2020.

I modelli Intrastat

I modelli Intrastat (beni e servizi) relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 da presentare rispettivamente il 25 marzo 2020, il 27 aprile 2020 e il 25 maggio 2020 potranno essere presentati in giugno.
In realtà l’art.62, comma 1 del Decreto Cura Italia porta come data ultima di differimento il 30 giugno 2020, tuttavia la circolare n.8/E del 3 aprile 2020 emanata dalla Agenzia delle Entrate, a commento del decreto Cura Italia, nel fornire una risposta relativa alla scadenza del modello Intrastat di febbraio 2020 menziona come ultima data utile quella del 20 giugno 2020.
Molto probabilmente si tratta di una imprecisione contenuta nella Circolare dovuta ad una svista.
In ogni caso in attesa di una rettifica o di chiarimenti si consiglia di tenere buona questa ultima data a titolo cautelativo.

Il modello IVA TR (rimborso/compensazione trimestrale)

Il modello IVA TR da utilizzare per chiedere il rimborso o compensare il credito IVA trimestrale deve essere presentato in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Pertanto il modello IVA TR relativo al 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo 2020) il cui termine ordinario di presentazione scade il 30 aprile 2020 potrà essere inviato entro il 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni e senza che ciò comporti la perdita del diritto al rimborso trimestrale.
Ovviamente l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
Si ricorda inoltre che il credito di importo superiore a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza del Modello IVA TR, previa apposizione del visto di conformità o, in alternativa della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

La Comunicazione delle operazioni collegate al turismo effettuate in contanti effettuate nell’anno 2019

I commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio e turismo sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la Comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 2019 a favore di cittadini non residenti in Italia (sia extracomunitari che comunitari) con pagamento in contanti di importo compreso tra 1.000 e 15.000 euro.
A tal fine deve essere utilizzato il quadro TU del Modello della Comunicazione polivalente.
Tale comunicazione il cui termine di presentazione scadeva il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 aprile 2020 per quelli trimestrali, potrà essere effettuata senza applicazioni di sanzioni entro il 30 giugno 2020.

TABELLA SOSPENSIONI IVA

ADEMPIMENTO IVA 2020

TERMINE ORIGINARIO

NUOVO TERMINE

Dichiarazione annuale IVA

30 aprile 2020

30 giugno 2020

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 1° trimestre

1° giugno 2020

30 giugno 2020

Esterometro 1° trimestre

30 aprile 2020

30 giugno 2020

Modelli Intrastat: febbraio, marzo e aprile

25 marzo 2020,

27 aprile 2020 e 25 maggio 2020

30 giugno 2020

Modello IVA TR 1° trimestre

30 aprile 2020

30 giugno 2020

Operazioni collegate al turismo con pagamento in contanti

10 aprile 2020 (mensili)

20 aprile (trimestrali)

30 giugno 2020

Altri adempimenti riguardanti le altre imposte indirette interessati dalla sospensione

I principali adempimenti riguardanti le altre imposte indirette interessati dalla sospensione sono i seguenti:

  • la registrazione dei contratti di locazione e degli atti pubblici e privati
  • la presentazione della dichiarazione di successione

La registrazione dei contratti di locazione e degli atti pubblici e privati

Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la registrazione in termine fisso degli atti pubblici e privati. Tale sospensione si estende anche al versamento dell’imposta di registro dovuta, trattandosi di un obbligo che sorge all’atto della registrazione del contratto.
Pertanto, come chiarito dalla Agenzia nella Circolare n.8/E/2020, qualora il termine per effettuare la registrazione di un contratto di comodato o di locazione scada tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l'adempimento senza sanzioni entro il 30 giugno 2020.
Inoltre l’utilizzo della sospensione ai fini della registrazione, con effettuazione della stessa entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni, produce effetto anche sul versamento dell’imposta di registro.
Ne deriva che se il soggetto interessato:

  • si avvale della sospensione, la stessa opera anche per l’imposta di registro;
  • non si avvale della sospensione, è tenuto al versamento dell’imposta di registro.

E’ utile evidenziare che la sospensione del pagamento dell’imposta non opera per il versamento dell’imposta di registro delle annualità successive dovuta per i contratti di locazione in essere.

Il contribuente è tenuto invece ad effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati che pertanto non beneficiano di alcun differimento del pagamento.

La presentazione della dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione il cui termine di presentazione scade tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 è differita al 30 giugno 2020 anche per quanto riguarda il versamento delle imposte dovute.
L’utilizzo della sospensione ai fini della dichiarazione di successione, con presentazione della stessa entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni, produce effetto anche sul versamento delle imposte ipocatastali ed altri tributi indiretti collegati.
Infatti, se il soggetto interessato:

  • si avvale della sospensione, la stessa opera anche per le imposte ipocatastali e gli altri tributi indiretti;
  • non si avvale della sospensione, è tenuto al versamento di tali imposte.

La sospensione invece non opera con riferimento al termine di 3 mesi per la redazione dell’inventario in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Come evidenziato infatti dall’Agenzia con la Circolare n.8/E/2020 “si può comunque richiamare la disciplina civilistica in materia, prevedendo il Codice civile espressamente la possibilità di richiedere la proroga di tale termine”.

Adempimenti IVA che non sono soggetti a sospensione

Non sono invece soggette ad alcuna sospensione i seguenti adempimenti IVA:

  • la fatturazione
  • la trasmissione telematica dei corrispettivi
  • altre comunicazioni riguardanti l’IVA

La fatturazione

Con riferimento all’emissione delle fatture sia analogiche che elettroniche nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (3) che tale adempimento non è annoverabile tra quelli attualmente sospesi. 

In particolare secondo l’Agenzia:

  • l’emissione della fattura (sia in forma analogica che elettronica), in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi nascenti dallo stesso decreto Cura Italia;
  • il documento è funzionale all’esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti tra i quali la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi da parte del cessionario e del committente.

Pertanto non è possibile applicare a tale adempimento la sospensione con la conseguenza che la fattura deve rispettare gli ordinari termini di emissione.

È stata inoltre esclusa l'operatività in via automatica dell'esimente della causa di forza
maggiore rappresentata dall'emergenza epidemiologica, a meno di una diversa valutazione legata al singolo caso concreto, da parte dell'Ufficio procedente.
Infatti come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, resta possibile, a discrezione dell’Ufficio, applicare l’esimente di cui all’articolo 6, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

In ogni caso si ricorda che l’emissione tardiva di una fattura elettronica o analogica la cui imposta sia versata nei termini (anche se differiti) è una violazione punibile con la sanzione da 250 a 2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

La trasmissione telematica dei corrispettivi

La memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi non possono usufruire della sospensione, posto che anche in tal caso come chiarito dalla Agenzia, prevale l’esigenza del cessionario/committente di disporre di un documento utilizzabile ai fini fiscali.
Ciò detto, la sospensione risulta comunque applicabile:

  • nel caso in cui, una volta memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi sia differita ad un momento successivo, ad esempio a causa dell’assenza di connessione Internet oppure di problemi di connettività del RT;
  • a favore dei soggetti non ancora in possesso di un Registratore telematico i quali nel periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali, relativamente all’obbligo di trasmissione telematica mensile dei dati tramite il Portale “Fatture e corrispettivi”;

Si ricorda inoltre che in caso di chiusura dell’attività causa Coronavirus non sono necessari particolari adempimenti.

Infatti, il RT alla prima trasmissione successiva o all’ultima trasmissione utile, invia un unico file contenente la totalità dei dati relativi al periodo di interruzione per i quali non è stata effettuata l’operazione di chiusura giornaliera (4).

Altre comunicazioni riguardanti l’IVA

Anche se non menzionati dalla Agenzia delle Entrate si ritiene che non è possibile sospendere i seguenti adempimenti IVA, che hanno natura “prodromica” rispetto all’esercizio di un diritto da parte del soggetto passivo:

  • la dichiarazione di inizio attività da presentare mediante presentazione del Modello AA7/10 o AA9/12 all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal momento in cui è iniziata l’attività relativa all’esercizio di impresa, dell’arte o professione;
  • la dichiarazione di intento degli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/72 nei limiti del plafond disponibile. Ciò in quanto la mancanza della dichiarazione d’intento impedisce al fornitore di riscontrare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate, presupposto imprescindibile per poter fatturare l’operazione senza applicazione dell’IVA;
  • l’iscrizione all’archivio VIES da effettuarsi da parte dei soggetti passivi che intendono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni. Si ricorda peraltro che per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018 in vigore dal 2020 (5), l’assenza del numero di identificazione IVA nel VIES del cessionario non consente al fornitore che effettua una cessione intracomunitaria di beni nei confronti di un altro soggetto UE, di applicare il regime di non imponibilità (5).

Note

1. Art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 pubblicato sulla G.U. 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria).
2. Art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/98.
3. Circolare n.8/E/2020 (quesito1.7).
4. Nota informativa del 17 marzo 2020: “Sospensione dell’attività commerciale per COVID-19”.
5. Art.138 della Direttiva 2006/112/CE peraltro non ancora recepito nella nostra legislazione nazionale IVA.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: 

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