Istituiti i codici tributo per il recupero del premio ai dipendenti

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici", del premio erogato ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno continuato a svolgere l’attività nella propria sede di lavoro.

Il decreto "Cura Italia" ha previsto nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, il riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.

Il “bonus” non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il premio erogato viene recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione in F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- "1699", denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” per i datori di lavoro privati che devono indicare nella sezione ERARIO del modello F24, avendo cura di compilare i campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" con il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA";

- "169E", denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” per gli enti pubblici che devono indicare nella sezione "ERARIO" (valore F) del modello F24 EP, avendo cura di esporre nei campi "riferimento A" e "riferimento B", rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA".

Ai fini della compensazione, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Non è prevista, invece, la presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail 

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