Fornitura soggetta a spilt payment nei confronti di una pubblica amministrazione

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n.109 del 20 aprile 2019, ha fornito precisazioni sulle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata applicazione dell’IVA in split payment da parte del soggetto destinatario della fattura.

Il caso oggetto di interpello riguarda l’omessa applicazione dello split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, da parte del cessionario (ente pubblico) il quale, considerando l’operazione non imponibile ai fini IVA, aveva respinto la fattura elettronica emessa dal fornitore in regime di split payment.
Nello specifico la fattura aveva per oggetto la cessione di beni ad un aeroporto (gestito da un ente pubblico) di materiale per gli impianti segnaletici dei voli notturni con esclusione della posa in opera degli stessi che veniva eseguita dal committente stesso in economia.
Tale operazione come chiarisce l’Agenzia non può beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 9, n. 6), del D.P..R n. 633/72 in quanto quest’ultima disposizione si applica solo alle prestazioni di servizi e non alla fattispecie delle cessioni di beni.
Nel caso oggetto di interpello invece appare chiaro che la società fornitrice:

  • non era coinvolta nelle prestazioni di servizi e nei lavori oggetto dell'intervento di manutenzione aeroportuale (la stessa posa in opera dei beni acquistati era infatti a carico dell'Aeroporto);
  • non interveniva sulla base di un contratto contenente un’obbligazione di risultato a favore del committente;
  • era stata semplicemente incaricata di fornire il materiale a coloro che dovevano effettuare i lavori.

Pertanto le forniture in ambito aeroportuale sono imponibili IVA e la società fornitrice deve indicare in fattura l'IVA relativa all'operazione effettuata, unitamente all'annotazione "scissione dei pagamenti" o "split payment", pena l'applicazione della sanzione amministrativa a suo carico di cui all'articolo 9, comma1 del D. Lgs. n. 471/97 (da 1.000 a 8.000 euro)

Il soggetto passivo committente (ente pubblico aeroportuale) deve versare l’IVA al posto del fornitore e in caso di omesso o ritardato adempimento del versamento è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471/97(dal 15%/30% dell’imposta non versata a seconda che il versamento sia eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni oppure oltre tale data).

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