Fattura elettronica: differito il termine per l’adozione delle nuove specifiche tecniche

Slitta al 1° gennaio 2021 il termine entro cui i contribuenti saranno obbligati a utilizzare il nuovo tracciato della fattura elettronica.

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate con Provvedimento 20 aprile 20201 ha modificato i termini di utilizzo obbligatorio della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Slitta anche il termine dell’adozione facoltativa originariamente previsto per il 4 maggio 2020.

In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione sia predisposte in base alle nuove specifiche tecniche2 sia in base a quelle attualmente in vigore3

Dal 1° gennaio 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con provvedimento del 28 febbraio scorso e revisionate dal recente provvedimento del 20 aprile 2020.
Il provvedimento precisa, inoltre, che nella nuova versione delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per alcuni codici e modificata la data di entrata in vigore di alcuni controlli.

Rimane invece invariato il termine del 4 maggio 2020 entro il quale si può aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

Relativamente al contenuto delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6) si ricorda che le novità più significative riguardano l’introduzione di nuove tipologie più dettagliate del campo “Tipo Documento” (TD) e campo “Natura” (N) che dovranno quindi essere utilizzati obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, pena lo scarto della fattura stessa.

Codifica codice “Tipo Documento”
Si segnala che è stata integrata la tipologia Tipo Documento, introducendo nuove fattispecie tra le quali quelle riguardanti l’integrazione della fattura oggetto di “reverse charge” domestico e intracomunitario, l’autofattura da splafonamento, la fattura differita e quella c.d. superdifferita, l’autofattura per estrazione dei beni da depositi IVA con o senza versamento di imposta, l’autofattura per autoconsumo e per cessione gratuita senza esercizio di rivalsa IVA.

Grazie all’utilizzo dei nuovi codici (da TD17 a TD19) sarà possibile evitare di trasmettere l'Esterometro trimestrale per le fatture passive estere, sia UE che extra-UE.

Mentre si ricorda che i dati delle fatture attive estere possono già oggi essere inviati al SdI (sempre al fine di evitare l’Esterometro) indicando nel campo codice destinatario della fattura elettronica il codice convenzionale composto da 7 X.

Si riportano di seguito i codici aggiornati Tipo Documento:
TD01: Fattura
TD02: Acconto/anticipo su fattura
TD03: Acconto/anticipo su parcella
TD04: Nota di credito
TD05: Nota di debito
TD06: Parcella
TD07: Fattura semplificata
TD08: Nota di Credito semplificata
TD10: Acquisto intracomunitario di beni (esterometro)
TD11: Acquisto intracomunitario di servizi (esterometro)
TD12: Documento riepilogativo (art.6 del D.P.R. n. 695/1996)
TD16: Integrazione fattura a seguito di “reverse charge” interno, c.d. domestico
TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
TD18: Integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni di cui all’art.17, comma 2 del D.P.R. n.633/72
TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6, comma 8 del D.lgs. n. 471/97 e art.46 comma 5 D.L. n. 331/93)
TD21: Autofattura in caso di splafonamento
TD22: Estrazione di beni da depositi IVA con versamento di imposta
TD23: Estrazione di beni da depositi IVA senza versamento di imposta
TD24: Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi)
TD25: Fattura super differita di cui all’art. 21, comma 4, 3° periodo, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972. (operazioni triangolari c.d. interne)
TD26: Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni d cui all’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972
TD27: Autofattura per autoconsumo e per cessione gratuita senza rivalsa


Codifica codice “Natura”
Per quanto riguarda la codifica Natura che deve essere obbligatoriamente indicata qualora nel campo “Aliquota” sia riportato il valore zero, sono state introdotte numerose nuove tipologie.

Si riportano di seguito i codici “Natura” alcuni dei quali potranno essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2020:
N1: operazioni escluse ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n. 633/72
N2: operazioni non soggette (valido solo fino al 31 dicembre 2020)
N2.1: operazioni elencate negli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/72
N2.2: tutte le altre operazioni
N3: operazioni non imponibili (valido solo fino al 31 dicembre 2020)
N3.1: esportazioni
N3.2: cessioni intracomunitarie
N3.3: cessioni verso San Marino
N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5: operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4: operazioni esenti
N5: operazioni in regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6: inversione contabile per le operazioni in “reverse charge” ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti (valido solo fino al 31 dicembre 2020)
N6.1: inversione contabile per cessioni di rottami
N6.2: inversione contabile per alla cessione di oro e argento
N6.3: inversione contabile per subappalto nel settore edile
N6.4: inversione contabile per cessione di fabbricati
N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9: inversione contabile – altri casi
N7: IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1, lett. b, del D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici di cui all’art. 7-sexies lett. f, g del D.P.R n. 633/72 e all’art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/72).

Infine tra le altre modifiche di interesse contenute nel nuovo tracciato si segnala l’introduzione:

  • di codici che tengono conto dei contributi Inps, Enasarco ed Enpam;
  • del blocco “DatiBollo” che viene aggiunto nel tracciato della fattura elettronica semplificata e per il quale viene introdotta l’opzionalità di indicare l’elemento Importo Bollo che pertanto non sarà piu’ un campo obbligatorio.

Note

1. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.166579/2020 del 20 aprile 2020.
2. Specifiche tecniche (versione 1.6.1) contenute nell’Allegato A del Provvedimento del 28 febbraio 2020 n. n. 99922 revisionate dal Provvedimento 20 aprile 2020.
3. Specifiche tecniche (versione 1.5) contenute nell’Allegato A del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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