Enti bilaterali - Trattamento fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei contributi versati dalle aziende agli enti bilaterali e delle prestazioni che questi ultimi erogano a favore dei dipendenti delle aziende.
Viene chiarito che i contributi che le aziende e i lavoratori versano agli enti bilaterali, non rientrando tra i contributi obbligatori per legge, rappresentano reddito imponibile per i dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni che l'ente bilaterale eroga, anche per il tramite del datore di lavoro, occorre invece fare riferimento alla tipologia di erogazione; in particolare, occorre vedere se la prestazione è inquadrabile in una delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del TUIR.
L'Agenzia ha precisato che somme quali il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o infortunio, quello per l'iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché quello per il permesso per legge n.104/1992, non costituiscono reddito in quanto non ricadono in nessuna delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR; viceversa le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto inquadrabili nella categoria "borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale quando il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".
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