Ecobonus, Sismabonus e Ristrutturazione Edilizia
Interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nel mese di maggio 2020
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di maggio 2020 alcuni interpelli in materia di ecobonus, sismabonus e ristrutturazione edilizia, di cui riportiamo le massime.
Risposta n. 126 - Cessione del credito d’imposta Ecobonus e Sismabonus
Il credito può essere ceduto anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone una parte per sé), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili.
Inoltre, anche le rate del credito non ancora utilizzabili in compensazione possono essere cedute1, fermo restando che il cessionario (o i cessionari, nel caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originario piano temporale delle rate maturate in capo al cedente.
Infine, resta fermo che il cessionario (o i diversi cessionari, nel caso di cessioni parziali del credito in favore di soggetti diversi) non potrà cedere ulteriormente il credito a soggetti terzi.
Risposta n. 137 - Cessione della detrazione per interventi congiunti Ecobonus-Sismabonus
L’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi antisismici e di riqualificazione energetica (Sismabonus ed Ecobonus) può essere ceduto alla società che fornisce avvolgibili, infissi e schermature solari, beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, a nulla rilevando che l’istante ne sia socio e/o amministratore delegato.
La detrazione in oggetto, alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, competerà in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce.
In particolare, in relazione agli interventi Ecobonus, gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche ed essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
Risposta n. 138 - Impianto di riscaldamento classificato come “unità collabente” in interventi congiunti Ecobonus-Sismabonus
La detrazione congiunta Ecobonus-Sismabonus è fruibile solo quando sussistono tutti i requisiti previsti per ciascuna agevolazione e, in tale ambito, se l’immobile oggetto degli interventi ha un preesistente impianto di riscaldamento classificato come “unità collabente” (cat. catastale F/2) alla data di richiesta del titolo abilitativo, anche questo intervento risulta agevolabile.
L’ammontare massimo su cui applicare la detrazione non può essere superiore a 136.000 € per ciascuna delle unità immobiliari costituenti inizialmente l’edificio “recuperato”.
Risposta n. 139 - Lavori su parti comuni di un fabbricato in interventi congiunti Ecobonus-Sismabonus
La detrazione congiunta Ecobonus-Sismabonus può essere fruita anche sui lavori effettuati su parti comuni di un fabbricato, suddiviso in più unità immobiliari autonome, in cui vi è un unico proprietario.
La detrazione può essere trasformata in un credito d’imposta cedibile a terzi, secondo le modalità fissate per le due agevolazioni distintamente considerate.
Risposta n. 140 - Consenso del proprietario successivo alla conclusione dei lavori negli interventi di ristrutturazione edilizia
Il consenso scritto dal proprietario dell’immobile di esecuzione dei lavori può essere ottenuto anche dopo la conclusione degli stessi, purché sia formalizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal caso, dunque, il conduttore può comunque fruire della detrazione sugli interventi di ristrutturazione.
Risposta n. 141 - Interventi di ristrutturazione edilizia per un fondo comune d’investimento
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio connessi all’acquisto di un immobile da parte di un fondo comune d’investimento, la SGR non può essere considerata ai fini della detrazione un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, sebbene abbia come oggetto d’attività la gestione e l’acquisto di immobili, in quanto non può esercitare direttamente l’attività di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Risposta n. 142 - Cessione del credito d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia successivo alla perdita di proprietà dell’immobile verso altri eredi
Le quote residue del credito d’imposta relativo alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia possono essere cedute se chi ha sostenuto la spesa perde il diritto di proprietà sugli immobili a favore di altri eredi.
Risposta n. 147 - Definizione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche agevolabili ai fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici
Le “barriere architettoniche” sono individuabili nelle sole opere che impediscono l’accesso dei disabili, non potendovi ricomprendere, invece, in generale tutte le opere che limitano la disabilità.
Pertanto, dopo una disamina dei requisiti da soddisfare per considerare agevolabili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, si precisa che l’assenza di opere edilizie e la mancanza delle caratteristiche tecniche prescritte2 determinano l’impossibilità tout court di fruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Note
- Infatti, ad es., possono essere cedute nel 2020 le rate compensabili negli anni 2021 e successivi.
- In particolare, gli interventi devono avere le caratteristiche tecniche prescritte dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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