Detrazione IVA delle fatture di acquisto entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto

Il credito relativo alle fatture di acquisto ricevute nel 2019 e registrate nel 2020 da una società fuoriuscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo nel marzo 2020, concorre ugualmente alla liquidazione IVA di gruppo, anche se le fatture sono state registrate nel corso del 2020, quando la società non faceva più parte di tale procedura.

Viene inoltre confermato che per via dello slittamento al 30 giugno 2020 del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’ anno 2019, (disposto dall’art.62del D.L. Cura Italia), è possibile registrare e detrarre le fatture di acquisto (datate 2019 e pervenute nel medesimo anno) entro il più ampio termine del 30 giugno 2020 .

Sono questi gli interessanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.226 del 28 luglio 2020.

L’interpello riguarda il caso di una società in regime di liquidazione mensile che nel 2019 partecipava, in veste di controllata ad una procedura IVA di gruppo dalla quale era uscita a decorrere dal 1°gennaio 2020, a seguito del venir meno nei propri confronti del controllo.

Tale società nel 2019 aveva ricevuto alcune fatture di acquisto che non aveva contabilizzato nelle liquidazioni periodiche dell’anno, ma aveva registrato nel 2020, entro il termine della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, esercitando in tale sede il diritto alla detrazione con conseguente emersione del credito imposta.

L’interpellante chiedeva di sapere se il credito dovesse essere trasferito alla controllante in quanto afferente ad un periodo di imposta nel quale la società partecipava all’IVA di gruppo, oppure invece, se rimanesse nella disponibilità della propria società.

Nella risposta l’Agenzia, dopo aver richiamato la disciplina relativa al l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, dettata dagli articoli 19 e 25 del D.P.R. n.633/72 , e i chiarimenti forniti con la Circolare n.1/2018, ha precisato in primo luogo che le fatture di acquisto che la società ha ricevuto nel 2019 e registrato nel 2020, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, si considerano registrate nei termini di legge e pertanto il credito che ne scaturisce deve essere esposto in tale dichiarazione.

Inoltre, tenuto conto del fatto che la società interpellante nell'anno 2019, aveva partecipato alla liquidazione IVA di gruppo, fuoriuscendo da tale procedura dal 1° marzo 2020 a causa della perdita del requisito del controllo da parte della controllante e che la controllante può utilizzare il credito relativo alle fatture di acquisto contabilizzate dalle società partecipanti all’IVA di gruppo e trasferito alla procedura IVA di gruppo, l’Agenzia ritiene che il credito scaturente dalle fatture in oggetto debba concorrere alla liquidazione IVA di gruppo della società controllante.

Ciò indipendentemente dal fatto che la materiale registrazione delle fatture di acquisto sia avvenuta nell’anno 2020, quando la società controllata non faceva più parte della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

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