Detraibili ai fini IVA le donazioni di beni fatte nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Le cessioni gratuite di beni nei confronti dello Stato, delle Regioni e di altri enti e istituzioni pubbliche, effettuate nel 2020 per contrastare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, sono totalmente sgravate da IVA, sia a valle che a monte.

In pratica la detraibilità dell'imposta sui beni acquistati dalle imprese al fine di contrastare l’epidemia sanitaria non è pregiudicata dalla cessione gratuita degli stessi che ai fini IVA è una operazione esente, ai sensi dell’art. 10, n. 12 del DPR n. 633/72.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 150 del 4 marzo 2021 con la quale è stato precisato che una diversa interpretazione rischia di vanificare l'effetto utile della disposizione temporanea di cui all’ art. 66, comma 3-bis del Decreto Cura Italia consistente, nell'evitare che le attività donanti debbano sostenere anche l'onere dell'IVA sugli acquisti.

Il quesito oggetto di interpello era stato presentato da un ente commerciale che, oltre ad avere messo a disposizione, su richiesta della Regione, alcuni spazi all'interno di un proprio immobile a favore di un ospedale per l'allestimento di una struttura sanitaria di terapia intensiva, ha dotato la struttura stessa degli impianti necessari, da trasferire poi all'ospedale a titolo di liberalità.

Si ricorda che l’art.66, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), ha previsto agevolazioni ai fini dell'imposta sul reddito per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza da Covid-19 effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.
Successivamente la legge n. 40/2020 ha aggiunto a tale disposizione il comma 3-bis, in base al quale, ai fini IVA, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura nei confronti dello Stato, delle Regioni e di altri enti e istituzioni pubbliche, si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ai fini della detrazione di cui all'art. 19 del DPR. n. 633/72.

Come precisato dall’ Agenzia, il tenore letterale della disposizione, che disciplina specificamente solo l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, va necessariamente inquadrato nel contesto dei principi generali in cui si collocano le erogazioni liberali, ai fini IVA.

In particolare l’art.2, secondo comma, n. 4) del DPR n. 633/72 prevede che sono soggette ad IVA “le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dellart.19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis".
L'articolo 10, primo comma, n. 12 del DPR n.633/72 prevede che sono esenti dall'imposta "le cessioni di cui al n. 4 dell'articolo 2, fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS."

Tuttavia, l'esenzione IVA dell’operazione comporta che non sia però strutturalmente consentita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DPR n.633/72, la detrazione dell'imposta assolta a monte sull'acquisto dei beni oggetto della cessione gratuita.

A tale riguardo con la circolare n. 26/2020, in relazione alla speciale previsione di esenzione con diritto alla detrazione, introdotta dall'art. 124, comma 2, del dl n. 34/2020 per le cessioni di determinati prodotti utili a contrastare l'epidemia, effettuate fino al 31 dicembre 2020, l’Agenzia ha riconosciuto temporaneamente applicabile, per ragioni logico-sistematiche, il regime di maggior favore anche alle cessioni gratuite di cui all'art. 10, n. 12, del DPR n. 633/72.
Applicando ora lo stesso principio alla disposizione dell'art. 66 del dl 18/2020, nel presupposto della sussistenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, e nel rispetto dei vincoli formali, l'Agenzia è dell’avviso che l’impresa donante, limitatamente all'anno 2020, realizzi un'operazione esente da IVA che tuttavia non pregiudica il diritto alla detrazione dell’imposta a monte, neppure per effetto del pro-rata.
Una diversa interpretazione che privilegi l'applicazione ordinaria delle regole sulla detrazione IVA rischierebbe di vanificare l'effetto utile della disposizione temporanea consistente nell'evitare che le attività donanti debbano sostenere anche l'onere dell'IVA sugli acquisti.

Infine l'Agenzia chiarisce che, sebbene il comma 3-bis dell’art.66 del Decreto Cura Italia sia entrato in vigore il 7 giugno 2020, tale disposizione, in coerenza con i commi precedenti, si applica per gli acquisti effettuati in tutto l’anno 2020.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: , sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail

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