Decreto semplificazioni – Microimprese e correzione di errori contabili
Si segnalano alcune modifiche in materia di determinazione dell’imponibile fiscale che si applicano a partire dal periodo di imposta in corso.
Microimprese
Sono così definite le società1 che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le microimprese sono individuate come sottoinsieme di quelle che possono optare per la redazione del bilancio in forma abbreviata2 e possono a loro volta adottare gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione previsti per queste ultime oltre a una serie di ulteriori semplificazioni nella redazione del bilancio. Si tratta dunque di semplificazioni di natura facoltativa, ferma restando la possibilità di redigere il bilancio in forma ordinaria.
Si segnala a tal proposito, che con particolare riferimento alle imprese di investimento e alle holding finanziarie, la direttiva Bilanci aveva escluso che potessero applicare le agevolazioni previste per le microimprese e alcune altre semplificazioni previste per i bilanci in forma abbreviata.
La recente Legge europea 2019-2020 ha recepito tali indicazioni nel nostro ordinamento3 e OIC ha provveduto a emendare i principi contabili interessati dalla modifica: gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
Da un punto di vista tributario, le microimprese erano state escluse tout-court dal principio di derivazione rafforzata, ovvero da quella previsione secondo cui i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile danno rilevanza, anche fiscale, ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio che sono previsti dai rispettivi principi contabili, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 81-116 Testo unico delle imposte sui redditi. L’esclusione si applicava a tutte le microimprese senza distinzione e dunque senza escludere nemmeno quelle imprese che pur con i requisiti delle microimprese, intendessero optare per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
La modifica introdotta risolve il disallineamento ed estende il principio di derivazione rafforzata anche alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Correzione di errori contabili
La semplificazione introdotta estende l’applicazione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, con la sola eccezione dei componenti negativi di reddito per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta di corretta imputazione contabile.
Si ricorda che il termine coincide con il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria.
Attualmente i componenti reddituali rilevati a seguito della correzione di errori contabili, non sono fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta in cui il contribuente esegue la correzione ma è necessario presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta nel quale il componente avrebbe dovuto essere rilevato.
Note
1. Articolo 2435-ter del codice civile.
2. Articolo 2435-bis del codice civile.
3. Confermando la decorrenza, in coerenza con la Direttiva, a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
4. Oic - Emendamenti ai principi contabili nazionali - 4 maggio 2022.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it
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