Decreto Rilancio – Contributo a fondo perduto: ulteriori chiarimenti

Nel calcolo della riduzione del fatturato è necessario includere anche le fatture emesse volontariamente per operazioni fuori campo Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/2020, tornaa fornire alcuni importanti chiarimenti sul contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 25 del Decreto Rilancio2 a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza coronavirus.

Si ricorda che il contributo spetta alle imprese (anche agricole) e ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’ammontare dei ricavi3 o compensi4 non deve essere superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i soggetti “solari”);
  • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo si calcola applicando alla riduzione del fatturato di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019) un’aliquota agevolativa che varia (20%, 15% o 10%) in funzione dei ricavi/compensi 2019. Per l’ammissione al beneficio è necessario presentare un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020.

Per approfondimenti sui requisiti e sulle modalità di accesso all’agevolazione si rinvia alle informative riportate tra i contenuti correlati. Di seguito si riportano i principali chiarimenti contenuti nella circ. 22/2020.

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