Decreto Liquidità - Termini sospesi per le agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate illustra la sospensione della decorrenza dei termini previsti per evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9 (1), fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini che il “Decreto Liquidità” ha introdotto in materia di agevolazioni fiscali “prima casa”.
Come noto, il decreto dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (2), dei termini (3) per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (4).
Infine l’Agenzia precisa che la sospensione in esame, ossia quella compresa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione “prima casa” previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale dell’immobile (5). Una diversa interpretazione arrecherebbe pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.
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Note
1. Circolare Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9.
2. Art. 24 decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”.
3. Termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
4. Ai sensi e secondo le condizioni dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Nota II-bis dell’articolo1, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, fisc@assolombarda.it
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