Decreto Legge Rilancio: tutte le regole per i versamenti fiscali

Prorogati al 16 settembre i versamenti fiscali in scadenza a marzo, aprile e maggio non effettuati secondo quanto già previsto dal DL Cura Italia e dal DL liquidità.

Il Decreto Rilancio, negli articoli 126 e 127, prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020 per i contribuenti che si sono avvalsi delle sospensioni previste dagli articoli 61 e 62 DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e dall’articolo 18 DL 23/2020 (Decreto “liquidità”).

Si tratta, in particolare, delle sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi che hanno interessato:

  • i contribuenti della prima “zona rossa”1;
  • alcune attività economiche maggiormente colpite dall’emergenza, operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e assistenza e della gestione di fiere ed eventi2;
  • le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive;
  • le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  • gli agenti e i professionisti che hanno chiesto ai sostituti d’imposta la non applicazione delle ritenute d’acconto nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 20203.

Sono, inoltre, interessati dall’intervento normativo anche i contribuenti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio, correlata alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% o al 50% nei mesi di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per tutti i soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni, i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il Decreto interviene solo sulla data di effettuazione dei versamenti e non modifica i presupposti per avvalersi delle singole sospensioni, né per quanto riguarda l’ambito oggettivo dei tributi differibili, né per il periodo temporale di vigenza delle stesse.

Nello schema allegato alla notizia sono riportate le regole applicative di ciascuna sospensione, con particolare evidenza dei soggetti beneficiari, delle imposte interessate e del nuovo termine di effettuazione dei versamenti.

Sospensione delle ritenute per agenti e professionisti
Per i professionisti e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (riferiti al periodo di imposta 2019), i compensi e le provvigioni percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, previste dagli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

Anche per tali soggetti, l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Note

1. I comuni ricompresi nella zona rossa sono Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' (allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020).
2. I codici ATECO delle attività sono stati identificati “a titolo esemplificativo” nelle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 12 e 14 del 2020.
3. Di cui agli articoli 25 e 25-bis DPR n. 600/1973.


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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