Decreto "Cura Italia" - Sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento

Sospensione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione e degli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei versamenti, in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito dell'INPS;
  • accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Dogane;
  • atti esecutivi degli enti locali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Vengono inoltre differiti i seguenti termini di versamento scadenti il 28 febbraio 2020:

  • il termine per il versamento della rata della rottamazione-ter;
  • il termine per il versamento della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie della UE;
  • il termine per il versamento della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetto saldo e stralcio).

I predetti versamenti dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Decreto "Cura Italia" - Sospensione accertamento, riscossione e contenzioso

Il decreto prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020:

  • dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
  • da parte degli uffici degli enti impositori;
  • dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello;
  • dei termini per la regolarizzazione delle istanze di interpello;
  • dei termini in materia di ammissione all'adempimento collaborativo;
  • dei termini in materia di cooperazione e collaborazione rafforzata;
  • dei termini in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale;
  • delle attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria.

I termini per rispondere alle istanze di interpello presentate durante la sospensione decorrono dal 1° giugno 2020. Le predette istanze inoltre andranno presentate esclusivamente per via telematica attraverso la PEC all'indirizzo: .

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: .

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