Decreto "Cura Italia" - Sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento
Sospensione dei pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione e degli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei versamenti, in scadenza nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito dell'INPS;
- accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Dogane;
- atti esecutivi degli enti locali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Vengono inoltre differiti i seguenti termini di versamento scadenti il 28 febbraio 2020:
- il termine per il versamento della rata della rottamazione-ter;
- il termine per il versamento della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie della UE;
- il termine per il versamento della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetto saldo e stralcio).
I predetti versamenti dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
Decreto "Cura Italia" - Sospensione accertamento, riscossione e contenzioso
Il decreto prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020:
- dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso,
- da parte degli uffici degli enti impositori;
- dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello;
- dei termini per la regolarizzazione delle istanze di interpello;
- dei termini in materia di ammissione all'adempimento collaborativo;
- dei termini in materia di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- dei termini in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale;
- delle attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria.
I termini per rispondere alle istanze di interpello presentate durante la sospensione decorrono dal 1° giugno 2020. Le predette istanze inoltre andranno presentate esclusivamente per via telematica attraverso la PEC all'indirizzo: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
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