Decreto Crescita. Ravvedimento operoso parziale

Con la legge di conversione del Decreto Crescita introdotta un'importante novità per il ravvedimento operoso.

La legge n. 58/2019, di conversione del Decreto Crescita, ha introdotto un'importante novità per il ravvedimento operoso che, come noto, consente al contribuente di sanare autonomamente errori ed omissioni connesse alla presentazione delle dichiarazioni ed al versamento delle imposte, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni amministrative, a condizione che lo stesso sia effettuato entro determinati termini previsti dalla normativa1.

Tale istituto, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è applicabile anche nel caso in cui la violazione sia già stata contestata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. E' in ogni caso precluso se al contribuente vengono notificati atti di liquidazione/accertamento, comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (c.d. "avvisi bonari")2

Prima di passare alla disamina della novità introdotta con il Decreto Crescita è utile riepilogare, con le tabelle sotto riportate, le fattispecie di violazioni e omissioni regolarizzabili con il ravvedimento operoso.

MISURA

OGGETTO

TERMINE

TRIBUTI

1/10 del minimo: ravvedimento breve

mancato
pagamento
del tributo
o di un acconto

  • entro 30 giorni dalla data della commissione;
  • se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

qualsiasi tributo

1/9 del minimo: ravvedimento intermedio

errori e omissioni,
anche se incidenti
sulla
determinazione
o sul pagamento
del tributo

  • entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
  • se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.

qualsiasi tributo

1/8 del minimo: ravvedimento lungo

errori e omissioni,
anche se incidenti
sulla
determinazione
o sul pagamento
del tributo

  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

qualsiasi tributo

1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale

errori e omissioni,
anche se incidenti
sulla
determinazione
o sul pagamento
del tributo

  • entro il termine per la presentazione della dichiarazio-ne relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore.

solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo

Errori e omissioni,
anche se incidenti
sulla
determinazione
o sul pagamento
del tributo

  • oltre il termine per la presentazione della dichiara-zione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il ter-mine per l’accertamento);
  • se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

1/5 del minimo: in presenza di PVC

errori e omissioni,
anche se incidenti
sulla
determinazione
o sul pagamento
del tributo

dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale di constatazione (PVC)

solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

1/10 del minimo:

omissione
della
presentazione
della
dichiarazione

presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni;
nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la sanzione minima di 25 euro (250 euro x 1/10).

qualsiasi tributo

Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate (la sanzione del 30% si riduce della metà se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni)3

entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento (ravvedimento "sprint")

0,10% (15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.
• la sanzione varia dallo 0,10% per 1 giorno di ritardo all'1,40% per 14 gg. di ritardo

dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento (ravvedimento breve)

1,50% (15% x 1/10)

dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento (ravvedimento intermedio)

1,67% (15% x 1/9)

dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione (ravvedimento lungo).

3,75% (30% x 1/8)

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento ultrannuale)

4,29% (30% x 1/7)
per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento lunghissimo)

5% (30% x 1/6)
per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (PVC)

6% (30% x 1/5)
per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento frazionato

Con la conversione in legge del decreto Crescita si introduce il ravvedimento operoso anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte d'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento4.

Ad esempio, un contribuente non ha versato una maggiore imposta pari ad euro 1.000,00. Fino al momento in cui non gli sarà notificato un atto impositivo, potrebbe ravvedersi suddividendo la somma da versare a titolo di imposta, sanzioni ed interessi negli anni. A titolo di esempio, il contribuente può versare:

  • euro 200,00 con una sanzione ridotta di 1/10 del 15% nel caso in cui effettua il versamento entro trenta giorni;
  • euro 300,00 con una riduzione delle sanzioni di 1/9 del 15% se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni;
  • euro 500,00, sui quali sarà applicata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, una sanzione del 30% ridotta a 1/8 del minimo.

Versamento tardivo dell'imposta 

Il Decreto Crescita prevede anche la possibilità5, laddove l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente,
che la sanzione applicabile corrisponda a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi dovuti per l’intero periodo di ritardo. La riduzione, in caso di ravvedimento, è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Ad esempio, un contribuente decide di versare IVA del secondo trimestre 2019 (versamento da effettuare entro il 20 agosto 2019) pari ad euro 1.000,00 in modo frazionato. Nel caso in cui il versamento integrale si concluda il 10 ottobre 2019 (dalla data di scadenza alla data del versamento decorrono 51 giorni), la sanzione e gli interessi saranno così di seguito calcolati:

  • interessi (codice tributo 1991): 1.000,00*(0.8%*51 giorni)/365 = 1,12 euro;
  • sanzione (codice tributo 8904): 1.000,00*15%*1/9 = 16,67 euro.

Versamento tardivo delle rate

Infine è previsto, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti6:

  • di ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le relative riduzioni;
  • di ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Ad esempio, un contribuente decide di regolarizzare i versamenti rateali di euro 2.000,00 derivanti da un accertamento con adesione in materia di IRAP:

  • scadenza originaria della seconda rata: 20/09/2019;
  • data versamento ravvedimento: 12/12/2019.

Dalla data di scadenza alla data di versamento decorrono 83 giorni. In questo caso, si avrà:

  • interessi (codice tributo 1987): 2.000,00*(0,8%*83 giorni)/365 = 3,64 euro;
  • sanzioni (codice tributo 9949): 2.000,00*(15%*1/9) = 33,33 euro.

Note

1. Art. 4-decies del DL n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019 ha introdotto l’art. 13-bis al D.Lgs. 472/1997 (in vigore dal 30 giugno 2019).
2. Artt. 36-bis, DPR. 600/1973 e 54-bis, DPR. 633/1972.
3. Art. 13, comma 1, DLgs. 471/1997.
4. art. 13-bis, comma 1, primo periodo, DLgs 472/1997.
5. Art. 13-bis, comma 1, secondo periodo, DLgs. 472/1997.
6. Art. 13-bis, comma 1, terzo periodo, DLgs. 472/1997.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it

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