D.L. Rilancio convertito: modifiche concernenti la fiscalità di Campione d’Italia

Vengono modificate ed ampliate alcune agevolazioni relative all’IRPEF, IRES ed IRAP relative al Comune di Campione d’Italia.

Come noto dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, sono inclusi nel territorio doganale dell’Unione europea e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.
Tali territori restano invece ancora esclusi dall’ambito territoriale di applicazione dell’IVA.
Le novità sono frutto delle modifiche apportate dal Regolamento UE n. 474 del 19 marzo 2019, e dalla Direttiva 2019/475/UE, motivate dal fatto che non possono più ritenersi attuali le ragioni storiche che giustificavano l’esclusione di Campione di Italia dal territorio doganale a causa del suo isolamento territoriale e dei conseguenti svantaggi economici.
Al fine di garantire l'applicazione di tali modifiche, la legge di bilancio 2020ha introdotto dal 1° gennaio 2020 nuove misure fiscali relative al Comune di Campione d’Italia, sia con riferimento alle imposte indirette che a quelle dirette.
La legge di conversione del D.L. Rilancio2 modifica ed amplia alcune delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020 con riferimento alle imposte dirette e all’IRAP.
In particolare l’art.129-bis:

  • allunga da 5 a 10 periodi di imposta la riduzione al 50% delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia, elevando nel contempo il massimale di tali agevolazioni;
  • modifica la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulandola secondo la dimensione dell’impresa anche nell’importo massimo concedibile; 
  • affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia; 
  • sottopone ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.

Agevolazioni IRPEF/IRES e IRAP
È prevista, per 10 periodi di imposta (anziché 5), una riduzione del 50% di IRPEF, IRES ed IRAP, ai sensi dell’art. 188-bis del TUIR, dovute su:

  • redditi delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa, iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche in data successiva al 20 ottobre 2019;
  • redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti nel comune di Campione d’Italia anche in data successiva al 20 ottobre 2019;
  • redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dai soggetti IRES residenti e non residenti, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campione d’Italia ed aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, anche in data successiva al 20 ottobre 2019. 

Tali agevolazioni si applicano a decorrere dall’anno solare 2020 ed in deroga alla disciplina degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n.1407/2013, operano nel limite di 800.000 euro per ogni impresa, elevato a 120.000 euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli.

Credito di imposta per nuovi investimenti
Per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di “investimento iniziale”3 è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta determinato in una percentuale dei costi individuati come ammissibili, ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE n.651/2014.
Tale percentuale è fissata al:

  • 25% per le grandi imprese entro il limite massimo di 30 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese entro il limite massimo di 20 milioni di euro; 
  • 45% per le piccole imprese entro il limite massimo di 6 milioni di euro; 

L’articolo 14 del Regolamento individua come costi ammissibili:

  • I costi per gli investimenti materiali e immateriali;
  • i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
  • una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due. 

L’agevolazione relativa al credito di imposta si applica a decorrere dall’anno solare 2020 fino a quello in corso al 31 dicembre 2024 (sempre inteso come anno solare).
L’efficacia di tale disposizione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

Reddito di impresa prodotto a Campione d’Italia
Il reddito delle persone fisiche e il reddito d'impresa prodotti a Campione d’Italia, a specifiche condizioni di legge, possono essere computati in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%.
Tale percentuale (maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, viene stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno) non può comunque essere inferiore al 30%.
L’art.129-bis comma 2 della legge di conversione del Decreto Rilancio affida a tale provvedimento dell’Agenzia delle entrate anche la determinazione della percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia la cui misura non può comunque essere inferiore al 30%.

Accise sui prodotti energetici a Campione d’Italia
Viene disposto che:

  • il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune di Campione d’Italia, è sottoposto ad accisa con aliquota agevolata di 201,50 euro per mille litri (in luogo della vigente aliquota di 403,2 euro per mille litri). Per tali consumi non trovano applicazione le riduzioni del costo del gasolio previste dalla legge nei territori ricadenti in zone montane;
  • l’energia elettrica consumata nel Comune di Campione d’Italia viene assoggetta ad accisa con le seguenti aliquote agevolate: 

- euro 0.001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- euro 0.0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni.

L’applicazione delle predette misure d’accisa sul gasolio e sull’elettricità è subordinata alla autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Ove autorizzate, le misure d’accisa si applicano dalla data di autorizzazione e rimangono vigenti per 6 anni.

Note

1. Legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblica sul S.O. n.45/L alla G.U. 30 dicembre 2019.
2. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 772, pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 180 del 18 luglio 2020.
3. Come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). In particolare l’articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come “investimento iniziale”:
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
Il punto 51 del Regolamento UE n. 651/2014 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove
Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento CE n. 1893/2006 (c.d. classificazione statistica delle attività economiche nella UE).

Contatti

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