Criterio del costo ammortizzato applicato a titoli acquistati prima del 2016

Per l'imputazione degli effetti della vendita di titoli di debito fungibili, in parte posseduti al 1° gennaio 2016 ed in parte acquistati dopo, si adotta il criterio proporzionale.

Nella forma della risposta ad interpello1 , l'Agenzia ha diffuso una risoluzione con cui analizza gli effetti dell'applicazione della valutazione al costo ammortizzato a titoli, in parte già posseduti alla data di prima applicazione del nuovo 2426 c.c.

Il contribuente istante é una società che redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e che ha rideterminato, al costo ammortizzato, il valore di tutti i titoli di debito in suo possesso al 31 dicembre 2016. Per quelli acquistati prima del 1° gennaio 2016 la società aveva proceduto a rilevare contabilmente le differenze collegate alla modifica intervenuta al criterio di valutazione, come prevede OIC20.

In sede di vendita dei titoli il contribuente chiede come debba considerare la coesistenza di titoli di debito per i quali la valutazione al costo ammortizzato ha rilevanza anche fiscale ed i titoli per i quali la differenza tra costo di acquisto e costo ammortizzato ha avuto rilevanza soltanto ai fini civilistici.

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