Credito d’imposta R&S, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Dal 2019 torna la doppia aliquota agevolativa (25% e 50%) e cambiano le modalità di calcolo dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/2019, fornisce alcuni chiarimenti sulle modifiche che la Legge di bilancio 20191 ha apportato alla disciplina del credito d’imposta R&S.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (dal 2019 per i soggetti “solari”), ha disposto:
- la rimodulazione dell’aliquota agevolativa che, per alcune categorie di spesa, scende dal 50% al 25%;
- la riduzione da 20 a 10 milioni di euro dell’importo massimo di credito d’imposta riconoscibile annualmente a ciascuna impresa;
- l’inclusione, tra i costi agevolabili, delle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S.
Inoltre, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (dal 2018 per i soggetti “solari”), la Legge di bilancio 2019 ha introdotto alcuni nuovi adempimenti documentali a carico delle imprese beneficiarie dell’agevolazione e, in particolare, l’obbligo di predisporre una relazione tecnica che illustri i progetti di R&S svolti.
I chiarimenti più interessanti contenuti nella circolare riguardano il nuovo criterio di calcolo del credito d’imposta, resosi necessario in seguito all’introduzione della doppia aliquota agevolativa, e il nuovo obbligo documentale della relazione tecnica.
Nuovo criterio di calcolo del credito d’imposta R&S
Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (dal 2019 per i soggetti “solari”), la Legge di bilancio 2019 riduce l’aliquota agevolativa dal 50% al 25% per tutti i costi di R&S, fatta eccezione per le spese relative a:
- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S;
- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di R&S;
- contratti stipulati con Start up innovative (D.L. 179/2012, art. 25) e Pmi innovative (D.L. 3/2015, art. 4) per il diretto svolgimento delle attività di R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo2 dell'impresa committente.
A seguito della differenziazione delle aliquote agevolative è stato necessario introdurre delle nuove modalità di calcolo dell’agevolazione. Il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non è necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili. In sostanza, ai fini del calcolo dell’agevolazione bisogna:
- individuare l’eccedenza agevolabile data dalla differenza tra le spese di R&S complessivamente sostenute nel periodo agevolato e la media triennale 2012-2014;
- determinare l’incidenza percentuale, nel periodo agevolato, delle spese di R&S agevolabili a 50% e di quelle agevolabili al 25% rispetto alle spese di R&S complessive;
- calcolare il credito d’imposta applicando le aliquote agevolative (50% e 25%) all’eccedenza complessiva in ragione delle incidenze percentuali di cui al punto precedente.
Esempio
Si ipotizzi un’impresa che nel 2019 sostiene spese di R&S complessive pari a 500.000 euro così composte:
- spese per il personale dipendente (agevolabili al 50%): 300.000
- spese per lavoratori autonomi (agevolabili al 25%): 200.000
Si ipotizzi, inoltre, che la media dei costi di R&S nel triennio 2012-2014 sia pari a 100.000.
Ai fini della determinazione del beneficio spettante con riferimento all'anno 2019, si effettueranno i seguenti calcoli:
• eccedenza agevolabile = costi di R&S complessivi– media triennale = 500.000 – 100.000 = 400.000
• incidenza delle spese di R&S agevolabili al 50% = 300.000/500.000 = 60%; incidenza delle spese di R&S agevolabili al 25% = 200.000/500.000 = 40%
• credito d’imposta R&S = 50% x 400.000 x 60% + 25% x 400.000 x 40% = 160.000
Nuovo obbligo della relazione tecnica
La Legge di bilancio 2019 ha introdotto, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (dal 2018 per i soggetti “solari”), un nuovo obbligo documentale a carico delle imprese beneficiarie del credito d’imposta R&S.
Si tratta, in particolare, dell’onere, da parte delle imprese, di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta.
Tale relazione, in caso di attività di R&S svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività di R&S (o dal responsabile del singolo progetto o sotto progetto) e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Se invece le attività di R&S sono commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.
Nella circolare l’Agenzia precisa che la relazione tecnica deve contenere, a titolo esemplificativo:
- la descrizione del progetto o del (sotto progetto) intrapreso;
- l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche che l’attività di R&S svolta intende superare;
- gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità”2 dei nuovi prodotti o dei nuovi processi che si intendono realizzare o, nel caso di attività relative a prodotti o processi già esistenti, gli elementi utili per valutare la significatività dei miglioramenti ad essi apportati.
Note
1. L. 145/2018, art. 1, commi 70-72.
2. L'Agenzia dell'Entrate, con riferimento alla ricerca infra-gruppo, torna a ribadire quanto già affermato nella circolare n. 5/2016 (par. 2.2.3) e nella circolare n. 13/2017 (par. 4.4) ossia che essa è agevolabile come ricerca intra-muros.
3. Per ulteriori indicazioni sul requisito della “novità” che deve caratterizzare l’attività di R&S si veda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/2019.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, Tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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